Omicidio stradale con ferimento di piu’ persone: unica fattispecie o concorso formale di reati?

10.07.2024

Cass. Pen. Sez. IV 8 aprile 2024, n. 14069

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Massima: il delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone, previsto all'art. 589-bis, comma 8, c.p., non costituisce un unico illecito penale aggravato, ma integra un concorso formale di reati, unificati "quoad poenam".

Con sentenza dell'8 aprile 2024, n. 14069, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha preso posizione sulla qualificazione giuridica da attribuire alla ipotesi contemplata dall'art. 589-bis, comma 8, c.p.

Quest'ultima norma, in particolare, stabilisce che qualora, oltre alla realizzazione di un omicidio stradale (colposo) si cagioni la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, la pena da applicare è quella prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo, in ogni caso non superiore ad anni diciotto di reclusione.

La norma sembrerebbe poter essere interpretata in un duplice senso: da un lato, una unificazione di più reati solamente sotto il versante sanzionatorio; dall'altro lato, una ipotesi di fattispecie autonoma di reato aggravato.

Con la menzionata sentenza la Suprema Corte ha optato per la prima ricostruzione. In sintesi, il fatto di cui a processo.

Il giudice di appello, determinata la pena per il fatto più grave e dopo averla aumentata, aveva applicato una riduzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ricorreva avverso la sentenza di appello il Procuratore Generale presso la Corte di appello, censurando il menzionato provvedimento per asseriti vizi di violazione di legge, in merito al rispetto dell'art. 63 c.p. In particolare, il ricorrente sosteneva che il giudice di appello avrebbe dovuto dapprima applicare la diminuzione di pena e, successivamente, determinare gli aumenti per gli ulteriori eventi lesivi cagionati.

Il giudice di legittimità ha ritenuto non condivisibile il percorso argomentativo suggerito dal Procuratore ricorrente.

Sul punto la sentenza in esame evidenzia che il delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone non costituisce un unico illecito penale aggravato, ma integra, piuttosto, un concorso formale di reati, unificati "quoad poenam".

A supporto di tale ricostruzione e, di conseguenza, a conferma del corretto percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, si effettuano richiami a precedenti giurisprudenziali, in merito all'analoga fattispecie di cui all'art. 589, comma 4, c.p. – relativa all'omicidio colposo plurimo o con ferimento di più persone – rispetto alla quale si è affermata la natura di concorso formale di reati[1].

Pertanto, alla luce dei suddetti principi e stante le corrette modalità di computo della pena da parte del giudice di merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Dott. Marco Misiti

[1] Si veda sul punto, ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 7 settembre 2015, n. 36024.