Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

16.06.2025

A cura di Dott.ssa Benedetta Miccioni

Il debitore o il terzo, coinvolto in un procedimento di esecuzione, se ritiene infondata la pretesa del creditore, può proporre:

  • l'opposizione all'esecuzione, con la quale si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata;
  • l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si contesta invece la regolarità formale dei singoli atti esecutivi.

Ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con l'opposizione all'esecuzione il debitore sindaca l'an dell'esecuzione da parte dell'istante e afferma che non ricorrono le condizioni dell'azione esecutiva.

Le contestazioni quindi possono riguardare l'esistenza del titolo esecutivo stesso oppure la sua inidoneità a fondare quel tipo di esecuzione; oppure può trattarsi di ragioni di merito, quando l'istante dimostra fatti estintivi o impeditivi che contrastano con quanto emerge invece dal titolo. L'opposizione può anche riguardare la pignorabilità del bene o del credito, ritenuti invece dall'opponente non pignorabili.

Legittimati, dal lato attivo, a proporre opposizione sono l'escusso o anche un suo creditore che a lui si sostituisca, ai sensi dell'art. 2900 c.c. Legittimato passivo è solo il creditore procedente.

L'opposizione si può proporre prima dell'inizio dell'esecuzione, ovvero prima della notifica del pignoramento (opposizione preventiva), oppure nel corso del procedimento esecutivo (opposizione successiva).

L'opposizione preventiva si propone con atto di citazione in opposizione al precetto, innanzi al giudice competente secondo le regole generali e si chiude con sentenza impugnabile con i mezzi ordinari.

L'opposizione successiva si propone invece con ricorso al giudice dell'esecuzione che fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio entro cui l'opponente dovrà notificare al creditore il ricorso e il decreto.

L'ammissibilità dell'opposizione successiva dipende tuttavia anche dal tipo di procedura esecutiva nel quale si va ad inserire: se si tratta di esecuzione in forma specifica, l'opposizione si può proporre in qualsiasi momento; se si tratta di esecuzione per espropriazione, si può proporre fino a che non è stata disposta la vendita o l'assegnazione, a norma degli articoli 530, 552, 569 c.p.c., a meno che non sia fondata su fatti sopravvenuti.

All'udienza il giudice decide sull'istanza di sospensione del processo esecutivo, eventualmente proposta dal debitore e qualora sia competente, fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, che si concluderà con sentenza impugnabile con i mezzi ordinari.

Se la sentenza rigetta l'opposizione il procedimento esecutivo riprende; se la sentenza accoglie l'opposizione, viene accertato negativamente il diritto di procedere ad esecuzione e tutti gli atti esecutivi fino a quel momento compiuti diventano illegittimi e ne cessano gli effetti. Se però l'opposizione è stata proposta dopo la vendita del bene, il debitore può solo soddisfarsi sulla somma ricavata dalla vendita. Chiaramente se il creditore ha instaurato un processo esecutivo imprudentemente, verrà condannato al risarcimento dei danni nei confronti del debitore.

Quando invece il debitore intenda contestare il quomodo, si parla di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Tale opposizione ha ad oggetto la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e di tutti gli altri atti del procedimento di esecuzione. Si tratta dunque di una questione processuale, con la quale si richiede un controllo limitato all'osservanza delle norme riguardanti la forma degli atti.

Tra i vizi che possono colpire il precetto si può menzionare il difetto di sottoscrizione dell'atto, la mancata o errata indicazione del titolo esecutivo o della somma dovuta, l'omessa notifica preventiva del titolo. L'opposizione può anche colpire i provvedimenti di conversione del pignoramento o i provvedimenti relativi alla fase di distribuzione del ricavato.

L'opposizione può essere proposta dal debitore, dal terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e dai creditori intervenuti nel procedimento esecutivo, entro venti giorni dalla notifica dell'atto irregolare.

Legittimati passivi, a differenza dell'opposizione all'esecuzione, sono invece il creditore procedente, il debitore, i creditori intervenuti e altri interessati.

Se l'opposizione è proposta prima dell'inizio dell'esecuzione si propone con atto di citazione, mentre se è proposta dopo, è richiesto il ricorso. In ogni caso la competenza rimane ferma in tutto il giudizio al giudice dell'esecuzione, che con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. Il procedimento si concluderà con una sentenza, in questo caso, non impugnabile.