Chi esercita l’attività di parcheggiatore abusivo commette reato?

23.09.2025

A cura di Dott. Marco Misiti

L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore non integra di per sé una fattispecie criminosa, bensì un illecito amministrativo.

Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) chi esercita, anche mediante altre persone, o comunque determina altri a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 769 a 3.095.

Nei seguenti casi, tuttavia, il fatto può assumere rilevanza penale: qualora siano impiegati minori; qualora il soggetto sia già stato sanzionato con provvedimento definitivo per la violazione in esame. In tale caso, il soggetto commette una contravvenzione e viene punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

Ciò non esclude che la condotta possa configurare anche un diverso reato in ragione dell'incipit della citata disposizione che prevede «salvo che il fatto costituisca reato». A titolo esemplificativo, si è ritenuto che la pretesa, effettuata con violenza o minaccia, di pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo integra la fattispecie di estorsione proprio per la realizzazione di condotte violente o minacciose (Cass. pen., Sez. II, 27 maggio 2020, n. 16030).