Si aggrava il percorso verso la toga: il parere del CNF sui praticanti che hanno intrapreso percorsi lavorativi o di formazione in costanza di pratica forense.

07.10.2022

Il momento, in realtà poco atteso, dell'applicazione del D.M. 9 febbraio, n°17 è arrivato. 

In sintesi (ma si può prendere visione del testo integrale in G.U. al collegamento ipertestuale specificato sopra) il D.M. in parola attua le disposizioni dell'articolo 43 della legge professionale, che prevedono - oltre alla pratica forense -la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione a indirizzo professionale. I corsi, che prevedono almeno 160 ore di lezione (spesso in presenza) corrono in parallelo con la pratica forense, avendo dunque una durata identica (18 mesi). Chiaramente sono previste verifiche intermedie alla fine del primo e secondo semestre, e verifiche finali alla fine del percorso formativo.

L'applicazione del decreto, prevista dapprima per la fine di settembre 2018, è stata rimandata con due proroghe al 1° aprile 2022. Di conseguenza, sono obbligati alla frequenza del corso coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022.

Nell'attesa molti praticanti hanno intrapreso anche altri percorsi formativi o lavorativi e speravano che la frequenza di detti percorsi azzerasse, o quantomeno affievolisse, l'obbligo della frequenza delle c.d. "Scuole Forensi" che, perdipiù, gratuite non sono.

Così, per il tramite dei COA territorialmente competenti, i praticanti che si trovano nelle situazioni sopraindicate, hanno chiesto chiarimenti al CNF in merito soprattutto a quattro fattispecie:

  • Il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del d.l. n. 69/2013;
  • La frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali (SSPL);
  • Praticanti assunti presso l'Ufficio del Processo;
  • La possibilità di poter procrastinare la frequenza in un tempo diverso rispetto all'espletamento della pratica forense.

Con una nota del 28 luglio 2022[1], il Consiglio Nazionale Forense ha assunto i seguenti pareri:

  • Per il caso di cui al numero 1, la frequenza del tirocinio ex art 73 non costituisce causa di esonero della frequenza dei corsi obbligatori. Il d.m. 17/2018 non prevede espressamente una causa di esonero per coloro che siano in costanza di tirocinio o l'abbiano terminato. Da ciò ne consegue che per ottenere il certificato di compiuta pratica, la frequenza delle scuole forensi resta obbligatoria;
  • Per il caso numero 2, il CNF osserva che, sebbene la frequenza delle SSPL non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di Specializzazione sono soggetti erogatori dei corsi obbligatori, per cui può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio. Per gli iscritti alle SSPL dunque l'obbligo è assorbito nella frequenza del corso universitario post lauream;
  • Per il caso numero 3 il CNF, richiamando un noto parere del 29 aprile 2022 (osteso ai COA il 10 maggio 2022), afferma che l'assunzione presso gli uffici del processo importano la sospensione dell'iscrizione dal registro dei praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati invece possono proseguire il tirocinio presso il proprio dominus, con tutti i relativi doveri: tra di essi, "evidentemente" (cit.), c'è anche quello di frequentare il corso obbligatorio;
  • Per quanto attiene al caso numero 4 si osserva che la frequenza del corso deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense- essendo peraltro propedeutica all'espletamento dell'esame di Stato- e deve necessariamente avvenire nei primi diciotto mesi di iscrizione (al netto dei periodi di eventuale interruzione della pratica previsti dalla legge professionale forense).

A latere delle considerazioni personali, che di sicuro non devono impegnarci, appare chiaro che nella stragrande maggioranza dei casi trattati dal CNF il percorso per diventare avvocato, già lungo di per sé, viene di fatto gravato da ulteriori incombenze che potrebbero portare all'esclusione di talune categorie di giovani giuristi con l'obiettivo di vestire la toga.

Dott. Giovanni Lucio Vivinetto


[1] Per prendere visione integrale del provvedimento, potete chiedere al vostro COA la comunicazione del CNF protocollo n. 0004004 del 28-07-2020.