Le nuove condizioni della particolare tenuità del fatto e loro applicabilità nel giudizio di legittimità

29.04.2023

Cass. Pen., Sez. IV, del 7 Marzo 2023, n. 9466 

Con la sentenza n. 9466 del 7 marzo 2023, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che le nuove condizioni per l'accesso alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. trovano applicazione anche nei procedimenti già pendenti in sede di legittimità.

In particolare, la sentenza ha avuto ad oggetto più fatti, commessi nel 2015, di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p. La cornice edittale all'epoca vigente per il citato reato prevedeva, per quel che rileva in questa sede, la pena della reclusione con una forbice edittale da uno a sei anni.

La normativa originariamente prevista dall'art. 131-bis c.p. parametrava la condizione per la sua applicazione al massimo di pena detentiva previsto dalla fattispecie astratta, la quale non doveva essere superiore ai cinque anni.

Stante la normativa vigente al momento del fatto, all'emissione delle sentenze di appello e alla sua impugnazione, l'imputato non aveva la possibilità di vedersi riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, la cui udienza era fissata per il 15 febbraio 2023, entrò in vigore la Riforma Cartabia, la quale, in un'ottica di deflazione dei processi e di ampliamento della operatività dell'art. 131-bis c.p., ha modificato la citata disposizione.

In particolare, è attualmente possibile riconoscere la particolare tenuità del fatto in tutte le ipotesi di reati puniti con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Stante la novella legislativa, il ricorrente depositò memoria con la quale chiedeva l'applicazione della predetta causa di non punibilità in ragione della sopravvenienza di diritto.

La Suprema Corte, nell'affrontare la questione sottopostale, ha fissato alcuni importanti principi validi per tutti i processi già pendenti in sede di legittimità.

Innanzitutto, la Quarta Sezione ha qualificato la novella normativa come rilevante sul piano sostanziale e, in ragione dei suoi effetti più favorevoli, ne ha ammesso l'applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.

Successivamente, richiamando un precedente a Sezioni Unite, ha riconosciuto la possibilità di rilevare d'ufficio la questione tutte le volte in cui quest'ultima non poteva essere dedotta nel giudizio di appello o con il gravame.

Da tale affermazione si può dedurre che in tutti i giudizi attualmente pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in relazione ad atti di impugnazione proposti dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di non punibilità del fatto.

Svolte queste premesse, il giudice di legittimità ha però ritenuto nel caso concreto non sussistenti le condizioni previste dall'art. 131-bis c.p. In particolare, la Quarta Sezione ha rilevato che, per un verso, i giudizi di merito non avevano affrontato la questione e, perciò, non era stato evidenziato alcun elemento rilevante ai fini dell'art. 131-bis c.p.; per altro verso, la memoria difensiva era generica, essendosi limitata a richiamare le condizioni astratte di operatività dell'istituto senza la correlata indicazione di elementi in fatto o in diritto.

La pronuncia in esame è senza alcun dubbio apprezzabile e si dimostra pienamente rispettosa della natura garantista del principio di retroattività della legge penale favorevole. Tale garanzia, infatti, resterebbe frustrata se non si permettesse alla Corte di cassazione di rilevarla ex officio nel caso in cui fosse già pendente il giudizio di legittimità al momento dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Tuttavia, la pronuncia in commento ha lasciato aperta una problematica.

Infatti, ci si deve chiedere se, qualora il ricorrente deduca nel gravame nuovi elementi in fatto per l'applicazione del modificato art. 131-bis cod. pen., la Corte di cassazione possa direttamente pronunciarsi sul punto, oppure debba rinviare la decisione al giudice di merito.

Per poter risolvere la questione, infatti, sembra necessario compiere delle valutazioni in fatto, non consentite al giudice della sola legittimità. Né si potrebbe ritenere sussistente una preclusione a dedurre elementi nuovi, i quali potevano non essere rilevanti nei giudizi di merito, o perché non sussistevano le condizioni di ammissibilità dell'art. 131-bis c.p., o perché la novella normativa ha attribuito rilevanza a elementi che non erano considerati dalla precedente disciplina[1].

Dott. Marco Misiti


[1] Si noti, sul punto, che la nuova formulazione dell'art. 131-bis c.p. attribuisce rilevanza anche alla condotta susseguente al reato, elemento questo prima non indicato nella precedente formulazione.