La persona offesa da determinate categorie di reati deve essere ammessa al patrocinio

14.09.2022

Cass. Pen., sez. V, sent. n. 16272/2022

L' ammissione al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti reddituali per le persone offese da determinate tipologie di reati è prevista, dal nostro ordinamento, ormai da tempo risalente.

Infatti, l'art. 76 comma 4 - ter del DPR 115/2002 prevede che per alcuni reati particolarmente gravi, la vittima abbia diritto alla difesa a spese dello Stato per la particolare situazione di vulnerabilità in cui si trova.

Nell'elenco dei reati riportati nel detto articolo, oltre, per esempio, ai maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. e la violenza sessuale ex artt. 609 e ss. c.p., figura anche il delitto di atti persecutori, c.d. stalking, ex art. 612 bis c.p.

Eppure, nonostante tale previsione di legge e le numerose pronunce sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale in tal senso, ancora sussistono alcuni provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentate dalle persone offese da tali reati.

Il dibattito che ha portato alla pronuncia della Corte Costituzionale1 ruotava, tra i vari motivi, attorno alla dizione letterale della norma, che sembrava prevedesse la possibilità di ammissione all'assistenza legale gratuita, e non l'automaticità della stessa: "La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.".

Nonostante, come abbiamo detto, l'autorevole sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha espressamente riferito come gli interessi in gioco - la tutela della particolare situazione di vulnerabilità della persona offesa - siano tali per cui si deve ritenere che si tratti di un ammissione automatica all'istituto del gratuito patrocinio, non mancano le pronunce che discordano da tale interpretazione costituzionalmente legittima.

In questo quadro si inserisce, auspicabilmente al fine di cristallizzarne la portata, la sentenza n. 16272/2022 della Corte di Cassazione.

La vicenda nasce dal rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avanzata da una vittima di atti persecutori, costituitasi parte civile, e ciò proprio a causa della mancata produzione della certificazione ISEE (e dell'autocertificazione attestante l'scrizione del difensore nella lista dei professionisti abilitati al patrocinio a spese dello Stato) come se, quindi, fosse necessaria l'attestazione di una certa soglie di reddito.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della parte civile, ha ribadito che la Corte Costituzionale e il Legislatore, in relazione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, hanno deciso di riconoscere l'accesso a questo istituto alle persone offese di certi reati per mettere a disposizione delle vittime uno strumento in grado di incentivare le denunce e di incoraggiare la partecipazione nel percorso di emersione della verità. Si tratta, continua la Suprema Corte, di una scelta politico-criminale molto chiara che non incide né lede il principio di uguaglianza e di parità di trattamento ex art. 3 Cost.

La ratio e la finalità dell'76 comma 4 - ter del DPR 115/2002 è quella di assicurare alle vittime dei reati ivi elencati un accesso alla giustizia favorito alla gratuità del patrocinio gratuito, laddove la particolare vulnerabilità in cui si trova la persona offesa potrebbe portarla a rinunciare ad adire il giudice penale.

Da ultimo, la Suprema Corte, facendo ancora una volta suo il ragionamento della Corte Costituzionale, ricorda come il principio di diritto alla difesa per i non abbienti, ex art. 24 co. 3 Cost., impone di assicurare a questi ultimi i mezzi per agire e difendersi in giudizio davanti ad ogni giurisdizione e tale deve rimanere la sua portata. Esso, infatti, non può essere distorto, interpretandovi la preclusione di prevedere strumenti per possano assicurare l'accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza.

La Cassazione ribadisce quindi il principio, a cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi, che "in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76, co. 4 - ter DPR 30 maggio 2002 n. 115, la persona offesa da uno dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo."

Dott.ssa Alice Lambicchi

[1] Corte Costituzionale, sent. 1/2021