Ricostruzione del confine tra peculato, indebita destinazione e responsabilità dell’ente
Cass. Pen., Sez. VI ., 4 febbraio 2025, n. 4520
Massima: La qualificazione giuridica della condotta del pubblico ufficiale che utilizza risorse dell'amministrazione per finalità estranee al servizio richiede l'accertamento di un nesso diretto fra l'uso del bene e l'arricchimento personale. Nei casi in cui non si realizzi un trasferimento del bene nella sfera privata del soggetto agente, la condotta può integrarsi nell'indebita destinazione di risorse pubbliche ai sensi dell'art. 314-bis c.p., sempre che emerga una deviazione funzionale rispetto allo scopo istituzionale. La configurabilità dei reati di corruzione e truffa aggravata impone, inoltre, la rigorosa verifica del rapporto funzionale tra l'utilità ricevuta e l'esercizio del potere pubblico, nonché dell'esistenza di artifici o raggiri idonei a determinare la spesa dell'ente; resta esclusa la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 ove difetti un vantaggio oggettivamente riferibile alla struttura amministrativa.
A cura di Avv. Beatrice Donati
L'esame della Sentenza della Corte di Cassazione n. 4520 del 4 febbraio 2025 consente di approfondire il complesso intreccio tra le diverse figure di reato contestate all'imputato, la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, gli effetti della prescrizione maturata nel giudizio di appello, la corretta qualificazione giuridica dei fatti e l'applicazione del nuovo art. 314-bis c.p.
La Corte concentra l'attenzione sul reato di corruzione. Il giudice di appello aveva escluso la configurabilità della condotta corruttiva, ritenendo interrotto il nesso tra la presunta dazione di utilità e l'esercizio dei poteri funzionali.
La Cassazione conferma tale ricostruzione, rilevando come la prova raccolta abbia mostrato la piena autonomia della scelta pubblica rispetto ai rapporti con il privato, non emergendo alcuna forma di locupletazione illecita né un vantaggio patrimoniale correlato all'esercizio del potere discrezionale. È stato inoltre osservato come la dazione contestata fosse priva del carattere dell'intraneità al rapporto istituzionale richiesto per qualificare il contributo economico come atto corruttivo.
Ciò ha portato a escludere non solo il reato di corruzione propria, ma anche quello di corruzione per l'esercizio della funzione. La motivazione mette in evidenza che, nella maggior parte dei casi, l'accertamento del nesso funzionale richiede la dimostrazione di un rapporto diretto tra l'utilità promessa e l'attività istituzionale realmente svolta, senza che sia sufficiente la semplice esistenza di rapporti tra il privato e il pubblico ufficiale.
Particolarmente articolata è la ricostruzione del reato di peculato, ove la Corte accerta la sussistenza del profitto privato e dell'appropriazione di beni o risorse appartenenti alla pubblica amministrazione.
Tuttavia, l'introduzione dell'art. 314-bis c.p., norma che disciplina l'indebita destinazione delle risorse pubbliche senza appropriazione, impone al giudice di valutare se la condotta debba essere riqualificata, distinguendo tra peculato propriamente detto e indebita destinazione.
La Corte ricostruisce nel dettaglio la sequenza dei fatti, rilevando come le somme fossero state utilizzate per finalità personali, attenuando tuttavia la portata appropriativa dell'azione.
La nuova norma richiede che la destinazione avvenga fuori dai casi previsti dall'art. 314 c.p. e che non comporti un impossessamento del bene pubblico, ma una mera deviazione dal fine istituzionalmente previsto. L'analisi della Cassazione evidenzia che, nei casi in cui il pubblico ufficiale utilizzi risorse dell'ente senza trasferirle nella propria sfera patrimoniale, ma comunque per finalità estranee al servizio, la condotta può rientrare nel nuovo paradigma, più coerente con la struttura dell'illecito e con il disvalore del fatto accertato.
Ulteriore profilo affrontato riguarda il reato di truffa aggravata. La Corte esclude la sussistenza del raggiro, ritenendo che la condotta non avesse creato un inganno idoneo a determinare un atto di disposizione patrimoniale dell'ente. Viene posto in rilievo che, nella maggior parte dei casi, la truffa contrattuale richiede la prova che l'ente sia stato indotto a compiere un atto pregiudizievole per effetto di un artificio o raggiro, mentre nel caso concreto la spesa contestata derivava da un procedimento amministrativo regolare e verificabile, non alterato da rappresentazioni fuorvianti. La decisione mostra quindi come, anche nei contesti in cui le procedure amministrative siano scarsamente efficienti, l'assenza di un comportamento attivo ingannatorio impedisca di ipotizzare il reato.
Per quanto riguarda il peculato d'uso, invece, la sentenza ribadisce che esso si caratterizza per l'utilizzo temporaneo del bene pubblico, con la restituzione dello stesso senza nocumento per l'ente. Nel caso concreto, la Corte chiarisce che i presupposti del reato non erano integrati.
La motivazione richiama alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza, evidenziando che, affinché vi sia peculato d'uso, l'utilizzo deve essere strettamente momentaneo e non produttivo di alcun vantaggio economico personale. È proprio la valutazione qualitativa e quantitativa dell'uso del bene che solitamente consente di distinguere tra ipotesi più gravi e meno gravi, specialmente laddove si tratti di risorse finanziarie.
Il passaggio certamente più significativo riguarda il rapporto tra peculato e indebita destinazione, introdotto dall'art. 314-bis c.p. La Corte dedica una parte rilevante della motivazione a delimitare l'ambito applicativo della nuova norma, osservando che essa si inserisce tra le fattispecie che puniscono la mala gestio delle risorse pubbliche in assenza di appropriazione.
L'analisi conferma che, nella maggior parte dei casi, la linea di demarcazione tra le due ipotesi ruota attorno all'arricchimento del pubblico ufficiale, che costituisce presupposto del peculato e non è richiesto nel nuovo reato. Inoltre, la Corte rileva che l'indebita destinazione richiede un uso deviato delle risorse, ma non necessariamente la loro perdita definitiva per l'ente. Ciò permette di modulare la risposta punitiva in modo più proporzionato rispetto alla gravità dell'illecito, senza estendere indebitamente il campo di applicazione del peculato.
In conclusione, la sentenza n. 4520/2025 offre una ricostruzione approfondita delle condizioni richieste per la configurabilità dei principali reati contro la pubblica amministrazione, con particolare attenzione al rapporto tra peculato, peculato d'uso e indebita destinazione.
L'analisi della Corte mette in evidenza l'importanza di una valutazione accurata del nesso tra la condotta e l'esercizio della funzione, ponendo l'accento sulla distinzione tra appropriazione e uso deviato delle risorse. Per gli operatori del diritto, risulta quindi essenziale acquisire una piena consapevolezza delle implicazioni applicative dell'art. 314-bis c.p., verificando con attenzione la sussistenza dell'arricchimento e la natura temporanea o definitiva dell'uso del bene. L'impostazione accolta dalla Corte invita a una maggiore precisione nella qualificazione giuridica delle condotte, richiedendo un'attenta analisi del materiale probatorio e delle circostanze fattuali che possono incidere sulla linea di confine tra le diverse ipotesi di reato.
