
Il mancato pagamento del pedaggio autostradale è reato? Se sì, quale?
A cura di Dott. Marco Misiti
A una prima lettura, parrebbe che la condotta possa solo integrare l'illecito amministrativo di cui all'art. 176, comma 17, del d.lgs. n. 285/1992 (cd. Codice della strada, Cds). In particolare, tale disposizione prevede che «chiunque […] ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731».
Tuttavia, è la stessa legge a far salvo il caso in cui il fatto costituisca reato. Infatti, il mancato pagamento del pedaggio potrebbe anche integrare, al ricorrere dei relativi presupposti, il reato di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 c.p. o quello di truffa di cui all'art. 640 c.p.
Il primo reato richiede per la sua applicazione che:
- un soggetto contragga un'obbligazione (ossia, l'obbligo di pagare il pedaggio) col proposito di non adempierla;
- il soggetto dissimuli il proprio stato di insolvenza (l'impossibilità di adempiere all'obbligazione);
- l'obbligazione non sia adempiuta (ossia, il pedaggio non venga pagato).
Il secondo reato presuppone:
- la realizzazione di artifici e raggiri;
- l'induzione del terzo in errore;
- il conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.
Non è sufficiente, pertanto, il mancato pagamento del pedaggio, ma occorrono gli ulteriori elementi appena richiamati. Dunque, è stato affermato che integra il reato di cui all'art. 641 c.p. la condotta di chi serbi il silenzio al momento dell'ingresso in autostrada sapendo di non disporre delle risorse economiche per poter pagare il pedaggio (Cass. Pen. Sez. VII, 18 gennaio 2022, n. 1931). Diversamente, è stato stabilito che commette il reato di truffa il soggetto che si accoda al veicolo che lo precede in modo da non pagare il pedaggio (Cass. Pen., Sez. II, 21 novembre 2024, n. 42760).