La perizia nel procedimento penale

22.02.2023

La perizia è un mezzo di prova, ovvero rappresenta uno strumento di elaborazione dei dati estremamente rilevanti ed è spesso decisivo per la definizione di una determinata vicenda processuale. Tale strumento è utilizzabile nel corso delle indagini preliminari e nel dibattimento ed è finalizzato a sviluppare un determinato tema di prova che presuppone conoscenze di natura tecnica, scientifica e artistica che travalicano la competenza del giudice. 

Il sostantivo "perizia" fa riferimento alle ipotesi in cui il giudice ritenga indispensabile, per risolvere il l'iter decisorio, avvalersi delle conoscenze specialiste di uno o più periti. 

L'oggetto della perizia è disciplinato dall'art 220 cpp il quale recita : "la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza non sono ammesse perizie per stabilire la virtualità professionalità del reato la tendenza a delinquere il carattere della personalità dell'imputato in genere le qualità psichiche da cause patologiche. "

La perizia deve svolgere determinate funzioni quali :

  • Svolgere indagini per acquisire dati probatori( ricercare dati di conoscenza di un fatto esplorando una determinata realtà storica);
  • Acquisire gli stessi dati attraverso una interpretazione e selezione ( dati che studi specialistici hanno rilevato da determinati fenomeni quali appartengono a una conoscenza specialistica);
  • Effettuare valutazioni sulla base dei dati già acquisiti;

L'articolo 221 cpp individua due canali per l'attribuzione dell'incarico peritale, entrambi finalizzati alla selezione di professionisti, volti ad assicurare un elevato livello di qualificazione scientifica:

  • il primo criterio deve considerarsi principale e prevede la scelta dei periti tra i professionisti ascritti negli appositi albi ,tenuti presso ogni tribunale, e suddivisi almeno in 8 categorie obbligatorie (medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica ,chimica, analisi e comparizione della grafia);
  • il secondo criterio consente al giudice di derogare alla selezione, attraverso l'albo dei consulenti, attribuendo l'incarico a persone fornite di particolare competenza nella disciplina da scegliere ,per quanto possibile, tra persone che svolgono la propria attività professionale presso un ente pubblico;

L'attività peritale inizia attraverso la nomina, da parte del giudice, di un professionista iscritto negli appositi albi dove sono fornite particolari competenze nella specifica disciplina. 

Nello specifico, il giudice dispone la perizia sia su apposita istanza di parte e sia d'ufficio con ordinanza motivata che contenga la sommaria enunciazione dei fatti oggetto dell' indagine, la nomina del perito e l'indicazione del giorno e l'ora in cui viene disposta la perizia. 

Una volta accertate le generalità del perito il giudice lo avverte degli obblighi e responsabilità della legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione : "consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico mi impegno ad adempiere a mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali."

L'esecuzione di una perizia presenta dei vantaggi cioè riduce il rischio di errori favorendo il confronto tra esperti, economizza tempo e risorse e assicura che l'esperto nominato dal giudice non persegua gli interessi di taluna parte. 

Nel nostro ordinamento è fatto divieto di perizie volte ad accertare il carattere, la personalità dell'imputato, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche e quelle volte a stabilire l'abitualità e la professionalità del reo o la tendenza a delinquere. La ratio del divieto si basa sull'esigenza di tutelare la presunzione dell'innocenza dell'imputato. Disposta la perizia il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici il cui numero non deve essere superiore ,per ciascuna parte , a quella dei periti al fine di permettere un trattamento paritario tra i vari soggetti del procedimento penale. Il giudice una volta sentito il pubblico ministero, il perito, i consulenti tecnici e difensori formula i quesiti da sottoporre le cui risposte integreranno la relazione peritale. La differenza sostanziale tra il perito e il consulente è la seguente:

  • il perito è nominato dal giudice, ha l'obbligo di dire la verità ed è sanzionato penalmente qualora si ritenga che egli abbia esposto le sue formulazioni non rispettando tale obbligo;
  • Il consulente è nominato da una delle parti del procedimento e non è tenuto a adempire l'obbligo del perito; dunque, può fare una relazione spinta a favore di una parte;

È opportuno chiedersi cosa succede quando il giudice si trova a risolvere un contrasto tra un parere di esperti, cioè quando si richiede una valutazione della prova che comporta conoscenze specialistiche. Nel caso in cui i pareri contrastanti appartengono a consulenti di parte ,il giudice può ritenere utile disporre una perizia ma ciò non è sufficiente giacché poi su di lui grava il compito di motivarne il proprio convincimento. 

Ovviamente non si può imporre al giudice di adottare una motivazione tecnica in quanto ciò eliminerebbe il vantaggio dell'istituto della perizia. Si ritiene sufficiente che il giudice dimostra di aver preso in considerazione diverse ricostruzioni tecniche e di averle poi scartate sulla base di motivi oggettivi. In tale ottica emerge l'assoluta centralità dell'esame incrociato degli esperti perché è solo grazie a questo strumento che le parti riescono a convincere il giudice. 

 Nella fase di valutazione delle risultanze peritali il giudice ha la facoltà di recepire o meno le indicazioni contenute nella perizia ed è tenuto a motivare adeguatamente la propria scelta, secondo regole diversificate, in ragione all'aderenza della tesi di periti e consulenti di parte delineate da giurisprudenza e dottrina. 

Per verificare la validità dell'opinione che ha espresso il perito il giudice deve motivare determinati punti individuati nella sentenza: se il perito è idoneo ad espletare l'incarico, se la teoria da lui applicata possa essere verificata o smentita, se è stato oggetto di pubblicazione scientifica ed esaminata da altri esperti, se ha subito degli aggiornamenti, se è conosciuto il coefficiente di errore della teoria proposta. L'articolo 231 cpp , denominato sostituzione del perito, delinea tre cause in cui si può verificare la sostituzione:

  • se non fornisce il proprio parere nel termine fissato
  • se la richiesta di proroga non è accolta
  • se svolge in modo negligente l'incarico conferitogli.

Resta salvo l'obbligo secondo cui il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute. Tra le cause inespresse si possono indicare (a titolo esemplificativo) la morte sopravvenuta, idoneità fisica o psichica, incapacità ,incompatibilità e la perdita di indispensabile attrezzature tecniche. Bisogna ricordare che non tutti possono espletare l'incarico di perito. A tal proposito il codice prevede delle cause di esclusione con l'ufficio di perito. Non può prestare l'ufficio di perito:

  • il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità mentale;
  • chi è interdetto temporaneamente dai pubblici uffici;
  • chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione;
  • chi è chiamato a prestare ufficio di testimone ed interprete;
  • chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento in un procedimento connesso;

In tutti questi casi la perizia sarebbe affetta da nullità ,cosiddetta relativa , e deve essere eccepita a pena di nullità entro i termini di cui all'articolo 182 cpp.

Dott.ssa Letizia Fratello