Pillole di Riforma: Come cambia lo Sport?
Chi poteva essere definito "lavoratore sportivo" prima della riforma?
· PRIMA DELLA RIFORMA DELLO SPORT (D.lgs. n. 36 del 2021)
Prima della Riforma, la legge non definiva in generale la figura del lavoratore sportivo, ma si limitava al solo professionista, unico appartenente all'ordinamento giuslavorista sportivo. Era considerato tale l'atleta, l'allenatore, il direttore tecnico-sportivo ed il preparatore atletico che esercita un'attività sportiva in favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline che, a parere insindacabile della Federazione di appartenenza e del CONI, possono essere riconosciute come "professionistiche".
E i dilettanti?
Il legislatore della storica (e ormai abrogata) legge 91 del 1981 ometteva di definirne la figura: con l'ausilio dell'interpretazione, il dilettante poteva semplicemente essere considerato un "non-professionista".
Il principale requisito idoneo a definirne la figura, dunque, era circoscritto alla professionalità dell'attività sportiva, che poteva (e può ancora oggi) essere definita tale solo a seguito di parere favorevole da parte del CONI, anche sulla base della portata economica della disciplina.
La "non-professionalità" dava luogo ad una fondamentale conseguenza: l'impossibilità per il dilettante di potersi vincolare ad una società o associazione sportiva, sottoscrivendo un contratto di lavoro. Ulteriore e logica conseguenza, dunque, il divieto di poter ricevere una retribuzione in cambio dell'attività sportiva resa in favore della società.
Non esistendo una specifica disciplina volta a stabilire i contenuti e le modalità di esercizio dell'attività dilettantistica, si è a lungo fatto riferimento ad una norma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che ammetteva per il dilettante la possibilità di percepire solo "compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa corrisposti", beneficiando di un regime fiscale agevolato entro certe soglie.
In tale quadro, non si dava giustizia agli sforzi profusi dagli atleti (per potersi realizzare in modo completo nel loro sport( e società (che rischiavano di perdere i frutti di anni di lavoro di formazione).
· COSA CAMBIA CON LA RIFORMA DELLO SPORT?
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021, oggi la non-professionalità non impedisce ad un dilettante di poter essere considerato pienamente un lavoratore sportivo.
Ai sensi dell'articolo 25, infatti, è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara che "senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, eserciti l'attività sportiva verso un corrispettivo".
Quali sono le conseguenze di una tale modifica?
Oltre all'evidente ampliamento delle categorie di soggetti considerabili "lavoratori sportivi" (come l'istruttore o il direttore di gara), la novità più significativa è data dal venir meno del requisito del "professionismo" per poter validamente configurare un rapporto di lavoro sportivo tra la società/associazione ed uno dei soggetti sopra elencati.
In questo modo, l'attività di lavoro sportivo prestata anche dal dilettante potrà costituire oggetto di rapporto di lavoro secondo specifiche forme:
- Rapporto di lavoro subordinato;
- Rapporto di lavoro autonomo con partita IVA;
- Collaborazione Coordinata e Continuativa Sportiva.