Anche una condanna per maltrattamento di animali può giustificare il diniego del porto d'armi

28.06.2025

TAR Bari del 03 aprile 2025, n. 352

A cura di Dott.ssa Linda Vallardi

Nel caso specifico un cittadino contestava la decisione delle autorità di non rinnovargli il permesso di portare un fucile per l'uso venatorio, cioè per la caccia.

Per completezza, il porto d'armi è un documento ufficiale che autorizza un individuo a possedere e utilizzare armi da fuoco.

I requisiti necessari al fine di ottenere il porto d'armi sono:

  • un'età minima di 18 anni
  • la verifica dei precedenti penali
  • un certificato medico che dimostri l'assenza di impedimenti psicologici e fisici

La decisione di non rinnovo veniva presa dal Questore di Bari e successivamente veniva confermata dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani e si basava sull'esistenza di un decreto penale di condanna per maltrattamento di animali.

Detto reato è disciplinato dall'art. 544 ter c.p., quale strumento fondamentale per la tutela degli animali: esso punisce chi li maltratta o li sottopone a condizioni di vita insopportabili.

Nello specifico, le Autorità avevano scoperto che in un terreno di proprietà erano presenti 25 cani che vivevano in condizioni igieniche e di salute molto precarie: uno di questi cani era morto a causa delle cattive condizioni in cui si trovava.

Quindi, la condanna per maltrattamento di animali, dovuta alla situazione in cui versavano i cani nel suo terreno, è stata la ragione principale per cui le autorità hanno deciso di non rinnovargli il permesso di caccia.

La sentenza in esame, quindi, sottolinea che la valutazione dell'affidabilità di un soggetto in materia di armi è molto ampia e può includere comportamenti che, pur non costituendo reati ostativi in senso stretto, indicato una mancanza di buona condotta o un rischio di abuso dell'arma.