Omicidio colposo e pluralità di posizioni di garanzia
Cass. Pen., Sez. I, 6 ottobre 2025, sentenza n. 32923
Massima: "In presenza di più soggetti titolari di posizioni di garanzia di pari grado, ciascuno è per intero responsabile dell'obbligo giuridico di impedire o evitare l'evento, non potendosi fare affidamento – da parte di taluno dei coobbligati – sull'eliminazione della situazione pericolosa creata, consentita o ignorata".
A cura di Avv. Sara Spanò
Il caso trae origine da una vicenda che vede coinvolti due ricorrenti, imputati in primo grado del reato di cui all'art. 591, comma 1 e 3, c.p., per aver abbandonato un soggetto, ospite presso la propria struttura assistenziale, affetto da demenza senile e totalmente invalido, il quale, lasciato da solo, cadeva accidentalmente, e moriva.
La Corte, investita più volte della questione, esaminava dapprima la sussistenza, in capo ai due ricorrenti, di una posizione di garanzia nei confronti degli ospiti della struttura, per poi esaminare singolarmente la posizione specifica di uno dei due ricorrenti. La difesa di uno dei due imputati, infatti, contestava la ritenuta responsabilità concorsuale, sottolineando come lo stesso si trovasse altrove al momento della caduta dell'anziano e che la sorveglianza dell'ospite era stata assunta dal coimputato.
Quindi, secondo la difesa, l'addebito di natura colposa non può muoversi nei confronti del ricorrente assente, dato che l'evento risulta collocato a distanza di mesi quando lo stesso ricorrente non era presente in struttura.
Focus: La posizione di garanzia si presenta in due diverse tipologie:
Nel caso de quo, i coimputati avevano una posizione di controllo nei confronti dell'anziano, rispetto alla sicurezza degli ospiti della residenza, considerando come agli stessi facesse capo l'organizzazione afferente alla gestione domestica degli anziani, in relazione ai plurimi e diversi aspetti della vita quotidiana. I ricorrenti, accogliendo gli ospiti (malati e non autosufficienti) presso la loro struttura, si erano resi garanti della gestione dei degenti stessi.
Il fondamento della posizione di garanzia è ricavabile all'interno dello speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante ad un dato bene giuridico, laddove il titolare dello stesso bene non risulti in grado di proteggerlo autonomamente, in virtù del principio solidaristico di cui all' art. 2 della Carta costituzionale.
Le posizioni dei due ricorrenti sono state considerate quali posizioni tra loro strettamente correlate, in ordine all'apporto causalmente efficiente, offerto dalla incauta e imprudente condotta serbata da entrambi, in ossequio al comma II dell'art. 40 c.p. che recita non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
La Corte, dunque, sposa l'orientamento consolidato in giurisprudenza per cui, in presenza di una pluralità di posizioni di garanzia, allorché i titolari delle stesse siano di pari grado – come nel caso di specie – ciascuno sia, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento e non possa fare affidamento sull'eliminazione, da parte di altri coobbligati, della situazione pericolosa da lui creata, o consentita, o trascurata (Cass. Pen., Sez. IV, 06 dicembre 1990, n. 4793).
A maggior ragione, in caso di esistenza di una pluralità di posizioni di garanzia, neanche il comportamento colposo del garante sopravvenuto è bastevole ad interrompere il rapporto di causalità instauratosi, fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata (Cass. Pen., Sez. IV, 25 novembre 2010, n. 45369).
Fonti:
Cass. Pen., Sez. I, 6 ottobre 2025, sentenza n. 32923;
www.il sistema del diritto penale.it;
art. 2 Costituzione;
art. 40 c.p.;
art. 591 c.p.;
Le Sezioni unite (S.U. 24 aprile 2014, ThyssenKrupp, RV 261107.
