Posso ottenere il risarcimento del danno in caso di volo cancellato?
Non di rado capita che prima della partenza si scopre che il volo che stavamo per prendere venga cancellato improvvisamente.
Questo tipo di imprevisto, purtroppo, capita spesso e farsi trovare impreparati potrebbe essere un'ottima idea! Ogni viaggiatore, infatti, potrà tutelare i propri diritti e, qualora ricorrano i presupposti, ottenere il rimborso o il risarcimento dei danni subiti.
L'art. 5 del Regolamento CE 261/2004 prevede, in caso di cancellazione del volo, l'obbligo per la compagnia aerea:
- di rimborsare il biglietto e imbarcare il passeggero su un volo alternativo a quello oggetto di cancellazione;
- di pagare una compensazione pecuniaria per la cancellazione, salvo alcuni casi eccezionali;
I passeggeri, invece, non hanno diritto al compenso nel caso in cui la cancellazione del volo sia stata determinata da cause di forza maggiore, ad esempio: condizioni meteorologiche incompatibili con il volo, chiusura dello spazio aereo, problemi legati a una possibile instabilità politica del paese di partenza o destinazione. L'art. 5 del Regolamento CE 261/2004, infatti, precisa che, ai fini dell'esonero dalla compensazione pecuniaria e del risarcimento, il vettore aereo dovrà dimostrare l'avvenuta sopravvenienza di circostanze eccezionali o comunque il pronto avvertimento della cancellazione del volo.
Se il passeggero del volo, però, subisce danni maggiori derivanti dalla cancellazione, potrà ottenere, oltre il rimborso, anche il risarcimento dei danni?
L'art. 12 del Regolamento CE 261/2004, relativamente alla richiesta di risarcimento danni, prevede che "il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare".
Pertanto, il passeggero del volo cancellato potrà invocare diverse previsioni normative e chiedere anche il risarcimento di danni diversi e maggiori rispetto alla compensazione pecuniaria. È, dunque, sempre fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale e del danno non patrimoniale patito.
E 'chiaro che l'eccezionalità dell'evento che comporta la cancellazione del volo e, di conseguenza, i danni maggiori subiti, dovranno essere valutati caso per caso.
Di seguito, brevi passaggi pratici da seguire per vedere tutelati i propri diritti:
- conservare il biglietto, la carta d'imbarco e gli scontrini di eventuali spese extra sostenute a causa dell'inconveniente;
- contattare immediatamente, tramite web, la compagnia aerea interessata ed esporre la problematica;
Qualora non riceviate nessuna risposta entro sei settimane dalla richiesta di rimborso, sarà necessario esporre un reclamo direttamente all' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), in alternativa rivolgersi ad un legale che tutelerà il vostro diritto nelle sedi competenti del Giudice di Pace.
Avv. Daniela Evoluzionista