
Cosa succede se non mi fermo al posto di blocco delle Forze dell’ordine?
A cura di Avv. Francesco Martin
L'art. 192 CdS prevede che «Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. (…) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.362 a € 5.456».
Il mancato rispetto dell'alt delle Forze dell'Ordine comporta una sanzione amministrativa che non comporta quindi alcune conseguenze sul piano penale.
Tuttavia, qualora dopo tale condotta, il soggetto si dia alla fuga, costringendo quest'ultime ad un inseguimento, potrebbe integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
La Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. VI, 18 settembre 2020, n. 27738, in Dejure) ha infatti affermato che: «In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un veicolo, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (affermazione resa in una vicenda nella quale l'imputato, mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore, anziché fermarsi all'alt impartitogli dai Carabinieri, aveva forzato il posto di blocco dandosi alla fuga, colpendo uno dei militari con il casco e mettendo a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale, allo scopo di allontanarsi per cercare di disfarsi di due pacchetti di cocaina che aveva indosso)».