La prescrizione del reato

06.07.2022

Negli ultimi anni la prescrizione è stata al centro del dibattito politico, culminato con due recenti riforme: la prima intervenuta con la legge n.3/2019 c.d. "Spazzacorrotti" e la seconda con la Legge 134/2021 c.d. "riforma Cartabia".

L'istituto giuridico della prescrizione del reato è disciplinato dall'art. 157 e ss. del codice penale ed è qualificabile come causa di estinzione del reato; questa interviene quando è decorso un determinato periodo di tempo dalla commissione del reato, in tal caso lo Stato rinuncia a sanzionare la condotta penalmente rilevante.

Tuttavia, vi sono dei reati che non si prescrivono mai, ossia quelli puniti con la pena dell'ergastolo, anche nel caso in cui "il fine pena mai" sia il risultato di un'applicazione di una circostanza aggravante (si pensi alla premeditazione nell'omicidio).

Per quanto riguarda il termine di prescrizione, questo varia a seconda che si tratti di delitti o contravvenzioni: per i primi è di sei anni, per i secondi quattro anni. Tale termine sussiste anche nel caso in cui i reati siano puniti solo con la rispettiva pena pecuniaria (multa per i delitti, ammenda per le contravvenzioni). Tra pena detentiva e pena pecuniaria, siano esse congiunte o disgiunte, si tiene conto solo della pena detentiva.

L'art. 157, comma 6, c.p. prevede dei termini speciali di prescrizione. Invero, i termini di prescrizione sono raddoppiati per le fattispecie di: frode in processo penale e depistaggio (art. 375 c.p.), disastri colposi (art. 449 c.p.) omicidio colposo (nelle forme descritte dal secondo e terzo comma dell'art. 589 c.p.), omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), i delitti distrettuali di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), i reati contro la personalità individuale, tra i quali quello di violenza sessuale e infine i delitti contro l'ambiente. Secondo l'art. 17 del D.lgs. n. 74/2000 per alcuni reati tributari il termine di prescrizione è elevato di un terzo.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere, secondo l'art. 157, commi 2 e 3, c.p. occorre prendere in considerazione:

  • la pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato;
  • non le circostanze attenuanti e aggravanti comuni;
  • si prendono in considerazione le circostanze aggravanti ad effetto speciale ( in tal caso si prende in considerazione l'aumento massimo);
  • Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 c.p., ossia quelle che disciplinano il giudizio di bilanciamento.

Come descrive l'art. 158 c.p., il termine di prescrizione decorrerà dalla consumazione per il reato consumato; dal giorno in è cessata l'attività del colpevole per quanto riguarda il reato tentato; per i reati permanenti (ad es. sequestro di persona), dal giorno in cui è venuta meno la situazione antigiuridica derivante dalla condotta; per i reati sottoposti a condizione obiettiva di punibilità, il termine inizierà al verificarsi di questa; infine per il reato continuato, da quando è cessata la continuazione. Per quanto riguarda il reato abituale (ad es. stalking), la prescrizione maturerà a partire dall'ultima condotta che integri il reato. L'ultimo comma dell'art. 158 c.p. stabilisce che per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1 bis, c.p.p., se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

La prescrizione matura sia in presenza che in assenza di un procedimento penale, ma come descritto dagli art. 159 e 160 c.p., il termine può rispettivamente essere oggetto di sospensione e interruzione.

Con la sospensione, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata una delle cause di sospensione, ossia:

  • autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
  • deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
  • sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
  • sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
  • rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria
  • nei casi in cui la sospensione sia stata imposta dalla legge (come vi è stato nel periodo di emergenza Covid-19).

La disciplina della sospensione è stata oggetto di tre riforme (Orlando nel 2017, Bonafede nel 2019 e Cartabia 2021). La prima è stata in vigore per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2019; la seconda si applica ai reati realizzati a partire dal primo gennaio 2020, la terza per i fatti commessi dal 19 ottobre 2021.

Con la riforma Cartabia, vi è stata l'abrogazione del secondo e quarto comma dell'art. 159 c.p. In linea con le riforme precedenti, il Legislatore con il nuovo art. 161 bis c.p. ha voluto ridurre l'incidenza della prescrizione sui giudizi di impugnazione. La nuova norma dispone la cessazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, continuando così quell'impianto costruito con la previgente legge "Spazzacorrotti", secondo cui l'art. 159, comma 2, c.p. (ex Riforma Bonafede, ora abrogato) prevedeva il blocco della prescrizione dalla data di pronuncia di primo grado (condanna o assoluzione) fino alla data di esecutività della sentenza o irrevocabilità del decreto di condanna.

Con la Legge 134/2021 vi è stata l'abrogazione del quarto comma dell'art. 159 c.p., che prevedeva, per le ipotesi di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, una durata massima della sospensione della prescrizione del reato non superiore ai termini previsti dall'art. 16, comma 2, c.p. Tale abrogazione è conseguenziale all'introduzione della nuova disciplina del processo in assenza.

L'art. 160 c.p. descrive tassativamente quali atti possano interrompere la prescrizione, tra cui non vi è l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. Con la riforma Cartabia è stato aggiunto il decreto penale di condanna, il quale viene emesso dal giudice in assenza di contraddittorio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.

Come prescrive l'art. 161 c.p., l'interruzione della prescrizione si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione si applica solo agli imputati nei cui confronti si sta procedendo. L'art. 161, comma 2, c.p., salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., stabilisce che in nessun caso l'interruzione della prescrizione possa comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere previsto dall'art. 157 c.p. Tuttavia, l'aumento è della metà per determinati reati contro la Pubblica Amministrazione (artt.318, 319,319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, c.p.) e del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p. Da un punto di vista soggettivo del reato, l'aumento sarà della metà in caso di recidiva aggravata ex art. 99, comma 2, c.p., di due terzi nei casi di recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., mentre del doppio in caso di abitualità nel delitto e professionalità del reato secondo gli artt. 102, 103 e 105 c.p.

La prescrizione, qualificabile come causa di estinzione del reato, può oggetto di rinuncia espressa da parte dell'imputato.

Avv. Elia Francesco Dispenza