Il principio causale tra conferme e smentite

16.12.2024

Il sistema di diritto civile italiano accoglie il principio causale e rifiuta il contrapposto principio di astrazione.

La causa costituisce un elemento essenziale del contratto (art. 1325, n.2 c.c.), ragion per cui, non sono ammessi spostamenti patrimoniali privi di giustificazione causale.

A conferma di tale principio, il codice civile nell'articolo 2041 c.c vieta gli arricchimenti ingiustificati.

Oggi la causa viene considerata in concreto come la funzione economico individuale del contratto e non più in astratto come funzione economico sociale secondo la teoria elaborata da Emilio Betti e posta alla base del codice civile del 1942.

Altri sistemi, come ad esempio quello tedesco, accolgono il principio di astrazione e riconoscono, pertanto, la validità dei negozi astratti.

Il modello germanico, che si rifà alla tradizione romanistica, si caratterizza per la scissione tra titulus e modus adquirendi.

Il trasferimento della proprietà della cosa venduta oltre al contratto di vendita (titulus) necessita di un ulteriore e distinto atto di trasferimento del diritto (modus).

L'atto traslativo opera anche se non vi è una ragione giustificatrice causale.

Oggi a livello di codificazione comunitaria si assiste ad un fenomeno che sembra andare in direzione opposta alla nostra tradizione giuridica.

I Principi dei contratti commerciali internazionali elaborati dall'Unidroit e i Principi di diritto europeo dei contratti previsti dalla Commissione Lando non menzionano la causa tra gli elementi essenziali del contratto.

L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sulla volontà delle parti e assicurare una maggiore certezza e ridurre le controversie.

Nonostante la centralità e la primazia riconosciuta al diritto comunitario, nel nostro sistema il principio causale opera con la massima intensità e non conosce smentite.

La presenza di negozi astratti non può ammettersi nemmeno rispetto a quelle che sono soltanto forme di astrazione processuale.

La causa, nei contratti ad effetti obbligatori, si presume esistente e implica un'inversione dell'onere della prova, rispetto alla regola posta dall'articolo 2697 co. 1 c.c.

Tuttavia, l'assenza di causa rende invalida la promessa come si ricava dall'articolo 1988 c.c., in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, norma che fa riferimento agli atti unilaterali, ma è applicabile anche alle promesse contenute nei contratti.

La causa, quindi, se sembra essere scomparsa dai progetti di diritto europeo dei contratti, nel nostro ordinamento è un elemento essenziale ed imprescindibile che non arretra nemmeno a fronte di tendenze di particolare significato.

Dott.ssa Michela Falcone

Riferimenti bibliografici:

Il contratto (Gazzoni)

Il contratto (Galgano)