Il procedimento in camera di consiglio

14.07.2023

Il procedimento in camera di consiglio, disciplinato dall'articolo 127 c.p.p., è una forma di procedimento cd. camerale o rito camerale che garantisce sia il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti che il diritto di difesa dell'imputato o dell'indagato. 

Il contraddittorio è garantito dall'obbligo di dare avviso dieci giorni prima della data fissata per l'udienza alle parti private, alle persone interessate ed ai relativi difensori e di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio all'imputato che ne sia privo. 

Il diritto di difesa viene garantito dal fatto che se imputato non ha nominato un difensore di fiducia il giudice dovrà procedere alla designazione di un difensore d'ufficio. 

La caratteristica di tale procedimento è l'assenza di partecipazione del pubblico cioè mentre nel processo penale ordinario le udienze sono pubbliche, ossia possono essere assistite da soggetti terzi estranei nel procedimento, in camera di consiglio ciò non accade proprio per questo si dice che il procedimento si svolge in udienza camerale a cui hanno diritto a partecipare soltanto i soggetti del processo penale.

Cinque giorni prima dell'udienza i difensori possono presentare delle memorie, le quali garantiscono una sorta di instaurazione di un contraddittorio. In udienza, invece, il giudice dovrà verificare la regolarità della notifica di tutte le parti e si dovrà redigere un verbale in forma riassuntiva in cui si dà atto tutto ciò che accade. 

La forma riassuntiva del verbale ricorre quando gli atti da verbalizzare hanno un contenuto semplice oppure quando mancano gli ausiliari tecnici e i mezzi di riproduzione fonografica. 

La Suprema Corte di Cassazione per quanto riguarda la presenza o meno del difensore ha risolto una questione interpretativa molto discussa in giurisprudenza su cui vi erano molteplici concezioni ovvero la mancata partecipazione del difensore dell'imputato all'udienza camerale per legittimo impedimento non determina un rinvio dell'udienza. Se invece la presenza del difensore è obbligatoria e quest'ultimo annuncia un legittimo impedimento a quel punto l'avvocato dovrà nominare un sostituto.

Per quanto riguarda la presenza dell'indagato o dell'imputato occorre fare una distinzione perché se l'imputato o indagato si trova in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che sta procedendo deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal Magistrato di Sorveglianza del luogo in cui il soggetto si trova ristretto. 

Ad esempio: l'imputato è ristretto a titolo di custodia cautelare o perché sta spiando una pena, un reato in un luogo di custodia o in un istituto penitenziario che si trova fuori dal luogo di circoscrizione in cui il giudice sta procedendo. In tal caso l'imputato potrà richiedere di essere ascoltato personalmente e verrà ascoltato prima del giorno dell'udienza dal Magistrato di Sorveglianza.

Se invece l'imputato è ristretto nella stessa circoscrizione del giudice e fa richiesta di essere ascoltato personalmente e non si presenta all'udienza per legittimo impedimento il giudice dovrà rinviare la causa. Il provvedimento conclusivo della procedura camerale assume la forma dell'ordinanza che sarà impugnabile mediante ricorso in cassazione.

Dott.ssa Letizia Fratello