Processo minorile: la richiesta di giudizio abbreviato deve coinvolgere anche l’esercente la responsabilità genitoriale

05.11.2022

Cass. Pen. Sez. III, 2 marzo 2022, n. 15661

Nel processo penale minorile una figura che riveste un ruolo fondamentale è l'esercente la responsabilità genitoriale: secondo la legislazione minorile, però, questa figura va tenuta distinta da quella del genitore. 

Difatti, secondo la previsione dell'art. 12 del D.P.R. n. 448/1998, al genitore vengono affidati compiti di assistenza psicologica e affettiva, in ragione del fatto che il minore si caratterizza quale soggetto la cui personalità è ancora in fase di evoluzione e, pertanto, necessita di interventi di supporto psico-affettivi.

Compiti più specifici vengono riconosciuti all'esercente la responsabilità genitoriale (che tendenzialmente coincide con la figura del genitore ma non sempre, ad esempio nel caso di impedimento di entrambi i genitori ad esercitare la responsabilità o nel caso di decesso o irreperibilità degli stessi - in questi casi la responsabilità viene esercitata dal tutore ovvero dal legale rappresentante dell'istituto che ospita il minore): questa figura deve seguire il minore durante la vicenda giudiziaria che lo riguarda, per aiutarlo a comprendere tutte le attività processuali e assicurargli una difesa adeguata ed una partecipazione consapevole al processo.

L'importanza di tale ruolo emerge in maniera chiara dall'interpretazione sistematica di alcune disposizioni del D.P.R. 448/1998 che affidano all'esercente la responsabilità genitoriale specifiche funzioni di assistenza del minore: l'art. 18 comma 1 (diritto alla comunicazione dell'avvenuto arresto o fermo); artt. 20 comma 1, 27 comma 2, 30 comma 2, 38 comma 1, 40 comma 2 (diritto di essere sentito all'atto di adozione di determinati provvedimenti); art. 31 commi 3 e 4 (diritto di partecipare all'udienza preliminare); art. 33 (diritto di partecipare all'udienza dibattimentale); art. 34 commi 1 e 41 (diritto all'impugnazione).

In merito a tale figura, si è pronunciata recentemente la Corte di cassazione Sezione III Penale, con la sentenza n. 15661/2022.

Gli Ermellini si sono trovati a decidere un ricorso presentato dal difensore di fiducia di un minore, dichiarato responsabile in primo e secondo grado del reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990, il quale sosteneva quale unico motivo la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità, l'art. 7 del D.P.R. 448/1998. Difatti, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano aveva emesso decreto di giudizio immediato che era stato notificato il 4/01/2019 all'interessato, l'11/1/2019 all'esercente la responsabilità genitoriale ed infine al difensore il 2/01/2019. Il difensore, poiché l'ultima notifica era stata effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale in data 11/01/2019, depositava richiesta di giudizio abbreviato in data 25/01/2019.

Tuttavia il Gip dichiarava l'istanza inammissibile in quanto tardivamente proposta perché "non rilevante la notifica all'esercente la responsabilità genitoriale sul minore".

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del difensore focalizzando fin da subito la sua attenzione sull'art. 7, che recita: "L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale". Pertanto, la Suprema Corte afferma che l'omessa notifica del decreto di citazione all'esercente la responsabilità genitoriale determina un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio disciplinata dagli artt. 178 comma 1 lettera c) e 180 c.p.p., "integrando una violazione delle regole dettate al fine di assicurare l'assistenza nei confronti dell'imputato minorenne" e quindi "ai fini della decorrenza del termine per chiedere il giudizio abbreviato di cui all'art. 458 c.p.p. debba tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 448/1998".

Il termine di 15 giorni per la formulazione della richiesta di rito abbreviato deve ricorrere dalla data dell'ultima notifica all'imputato, al suo difensore o all'esercente la responsabilità genitoriale dato che la scelta del rito "implica valutazioni che necessitano sia dell'apporto della difesa tecnica che dell'assistenza integrativa del diritto di autodifesa svolta dall'esercente la responsabilità genitoriale".

In conclusione, con la sentenza in esame il Supremo Giudice ha ribadito il ruolo essenziale di questa figura, soprattutto alla luce del sostegno che è chiamato a dare al "piccolo" imputato.

Dott.ssa Melissa Cereda