Il processo penale mediatico: presunzione di innocenza, segretezza delle indagini e diritto di cronaca

23.02.2024

Contributo vincitore del 1° Contest di GiuridicaMente: GiuridicaChalleng 2024.

Autrice: Dott.ssa Livia Proietti 

Nell'epoca dei social media, in cui le notizie fanno il giro del mondo in pochissimo tempo, spesso i fatti di cronaca scatenano accesi dibattiti che attivano la macchina dell'allestimento dei salotti televisivi in cui agguerriti giornalisti chiamano esperti, commentano notizie, cercano di accaparrarsi lo scoop più esclusivo e soprattutto danno inizio alla gara per l'individuazione del colpevole.

La velocità con cui le notizie si diffondono però non va di pari passo con l'unica sede legittimata ad individuare chi ha commesso il fatto di reato: il processo penale.

I tempi della giustizia sono lunghi e per questo la resa della "sentenza di colpevolezza giornalistica" è sicuramente maggiore di quella della sentenza che necessariamente interviene a distanza di tempo rispetto alla commissione del fatto di reato.

Soggetti che per gli inquirenti sono solamente indagati si tramutano rapidamente in condannati grazie a ipotesi investigative presentate come accertamento definitivo che danno spazio ad anticipati giudizi di reità, in dubio contra reum, verrebbe da dire.

Appare subito chiaro come tutta questa intricata situazione offra lo spunto per riflettere e capire attraverso quale previsione normativa il nostro ordinamento cerchi di bilanciare da una parte le esigenze di natura pubblica - corretto svolgimento delle indagini e diritto di cronaca - e i diritti dei singoli individui, direttamente o indirettamente, coinvolti nel processo.

Tale disamina trova il suo focus nel segreto investigativo e nel divieto di pubblicazione, laddove il primo opera all'interno del procedimento, mentre il secondo riguarda la divulgazione tramite stampa e altri mezzi di comunicazione.

Il nostro codice di procedura penale infatti prevede espressamente che alcune notizie non possono essere rivelate perché ciò non solo potrebbe compromettere il corretto svolgimento delle indagini, ma potrebbe anche incrinare uno dei principi cardine del processo penale, ossia il principio della presunzione di innocenza, (art. 27 co 2 Cost).

Ancor più precisamente, l'art. 329 c.p.p. sancisce l'obbligo del segreto degli atti di indagine (c.d. segreto interno)4 compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, tali atti non sono conoscibili da nessuno finché l'imputato e il suo difensore non li possono conoscere e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Tale segretezza mira proprio a garantire la libera ricerca degli elementi utili per l'esercizio dell'azione panale e la salvaguardia delle prove acquisite. 

Per le medesime esigenze investigative, il PM può disporre la pubblicazione degli atti quando essa sia strettamente necessaria ai fini della prosecuzione delle indagini ai sensi dell'art. 329 co 2 c.p.p.

A completare la previsione normativa dell'art. 329 c.p.p. interviene l'art. 114 c.p.p. secondo il quale è vietato pubblicare parzialmente o per riassunto e con qualsiasi mezzo di diffusione gli atti o il loro contenuto, sia coperti da segreto (interno), co 1, sia quelli non più coperti da segreto, co 2 e 3 (c.d. segreto esterno). 

Il comma 4 esclude poi che possano essere conosciuti, per altre vie, i verbali di atti formati o letti in un dibattimento a porte chiuse e quand'anche il dibattimento non avesse luogo, quelle stesse ragioni impedirebbero la diffusione di atti che vanno in ogni caso sottratti alla vista e alla discussione pubblica (art. 114 comma 5).

L'ultimo comma del sopracitato articolo pone invece un temperamento ai commi 2 e 3, posti al servizio di una formazione dibattimentale della prova nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza, sancendo che è consentita la pubblicazione degli atti quando è caduto il segreto interno.

Tali atti saranno quindi acquisibili da "chiunque vi abbia interesse", ex art. 116 c.p.p.

È ormai pacifico che tale interesse non deve essere radicato con il procedimento, pertanto anche il giornalista potrà chiedere e ottenere l'acceso ad atti non più coperti da segreto ricavando questo permesso dall'art. 43 disp. Att. c.p.p. secondo cui le parti private e la persona offesa non hanno bisogno dell'autorizzazione ex art. 116 co 2 cpp per ottenere copia degli atti in quanto ad essi è riconosciuto il diritto di rilascio delle copie, degli estratti o dei certificati.

L'autorizzazione di cui parla la norma sarà allora necessaria per i soggetti non coinvolti, in questo caso i giornalisti, il cui interesse a conoscere il contenuto degli atti è fondato sul diritto di cronaca.

Il combinato disposto degli artt. 114 e 329 cerca allora di tracciare un tortuoso confine tra ciò che può diventare di dominio pubblico e ciò che invece deve essere mantenuto segreto per preservare il libero convincimento dei giudici, per la tutela di tutti i soggetti coinvolti nel processo e per la buona riuscita delle indagini.

Ecco allora che avremo: 

i) atti coperti dal segreto assoluto - atti del p.m. e della p.g.- su cui vige un divieto assoluto di pubblicazione sia del contenuto integrale che parziale o per riassunto; 

ii) atti non coperti dal segreto per cui sussiste un divieto limitato di pubblicazione, man mano che il procedimento penale prosegue viene meno la ragion d'essere del divieto; 

iii) atti non coperti dal segreto - ab origine o perché l'obbligo è venuto meno - per i quali è sempre consentita la pubblicazione a guisa d'informazione. 

Il codice distingue quindi tra atto del procedimento e il suo contenuto e non vi è perfetta equiparazione tra ciò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilità.

Alla luce di questa distinzione tra atto e contenuto proposta proprio dalla Suprema Corte, si arriva al nodo problematico del rapporto tra diffusione della notizia da parte del giornalista e divieto di pubblicazione.

Il divieto di cui parlano i commi 2 e 3 riguarda i verbali degli atti non pubblicabili, non la parafrasi o il riassunto che degli atti stessi può fare il giornalista. In altre parole, l'insieme dei commi 2,3 e 7 va inteso alla luce della distinzione fra "atto" (così come riprodotto nel relativo verbale) e "contenuto dell'atto", così come raccontato, riassunto, parafrasato dall'autore della pubblicazione.

In questo modo è soddisfatta sia la segretezza dell'atto processuale che l'esigenza di favorire la libertà di stampa, affinché l'opinione pubblica possa essere informata sul corso della giustizia penale con riguardo anche alle fasi non pubbliche della procedura10.

Ma queste informazioni, proprio perché riformulate dal giornalista, devono essere maneggiate con cura. Lo stesso non solo dovrà agire nel rispetto del proprio codice deontologico, in particolare dell'art. 811, ma anche nel rispetto di una forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione12.

Ciò significa che, considerati il diritto di cronaca (art. 21 Cost) e l'interesse della collettività ad essere informata sull'andamento dei processi giudiziari, lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire, deve essere improntato all'obiettività, escludendo ogni intento denigratorio e informando nel rispetto della dignità minima a cui ha pur sempre diritto anche chi ha commesso il più efferato dei delitti.

Pertanto, il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti, anche in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore, la reputazione e la riservatezza, che attengono a tutte le persone coinvolte e collegate nel processo. Tali limiti devono peraltro, in materia di cronaca giudiziaria, confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione e con le consolidate pronunce sul tema delle Corti internazionali14.

Viste tutte queste esigenze che devono essere contemperate e garantite nella divulgazione delle notizie processuali, la normativa processuale italiana è stata giudicata inadeguata e i commi 2,3 e 7 dell'art. 114 c.p.p. sono stati considerati inidonei nel soddisfare giustizia processuale, correttezza informativa e tutela della riservatezza15.

Inoltre, questa labile differenza tra atto e contenuto, di cui all'art. 114 si è rivelata spesso inefficace a far fronte ai vari espedienti che cercano di eludere tale precetti, finendo o per diffondere atti o parti di essi che non dovrebbero essere pubblicati oppure per manipolare o rimaneggiare la vicenda giudiziaria e costringendo spesso gli indagati a doversi discolpare in diretta televisiva.

La tutela dell'individuo è tra l'altro obiettivo primario anche del diritto europeo, si veda ad esempio la Direttiva UE 2016/34316 a cui l'Italia si è dovuta adeguare con il d.lgs.

188/2021 che ha modificato anche il codice di procedura penale introducendo l'art. 115 bis "garanzie della presunzione di innocenza", il cui scopo è quello di individuare un equilibrio tra i configgenti interessi facenti capo al diritto di cronaca e all'imputato, con una particolare attenzione alla presunzione di innocenza e con l'obiettivo di escludere ogni tipo di anticipazione su un giudizio di colpevolezza.

È proprio nel diritto sovranazionale che si potrebbe rintracciare un punto di partenza per rivedere questa disciplina anche al fine di adattarla ai nuovi mezzi di comunicazione. In particolare si potrebbe porre l'attenzione sulla Raccomandazione 13 del 2003 del Consiglio d'Europa incentrata proprio sulle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali che dispensa ai legislatori nazionali utili linee-guida per bilanciare i molteplici interessi destinati qui a intrecciarsi e a confliggere.

Partendo da un concreto funzionamento del sistema giudiziario penale, l'informazione giornalistica deve esercitarsi non solo nel rispetto della presunzione di innocenza, ma anche nel rispetto di tutte le persone coinvolte nel procedimento, senza che l'informazione giornalistica procuri loro ulteriori conseguenze nocive, ad esempio non pubblicando i nomi di imputati vittime o testimoni e se questi sono già di pubblico dominio, evitando narrazioni che possano romanzare la vita del soggetto interessato.

L'autorità giudiziaria deve limitarsi a fornire informazioni verificate o basate su ipotesi ragionevoli, chiaramente esplicitate ai giornalisti destinatari consentendo a tutti i giornalisti di accedere alle informazioni oggetti di pubblicazione in maniera paritaria e senza favoritismi per nessuno. Le informazioni relative alla fase preliminare del processo vanno date in modo da non pregiudicare il successivo giudizio ed eventuali inosservanze di questa cautela dovrebbero trovare nella normativa processuale "rimedi giuridici efficaci".

Un programma, parzialmente realizzato nel nostro ordinamento che potrebbe dare interessanti spunti al legislatore italiano.