Art. 600-ter c.p.: il locus commissi delicti
Cass. pen., Sez. I, 24 novembre 2025, n. 38196
Massima: In tema di reato di produzione di materiale pedopornografico ex art. 600-ter c.p., la condotta si esaurisce e si consuma nel momento in cui le blandizie o le pressioni dell'utilizzatore sulla persona offesa gli fanno conseguire il risultato da lui auspicato di ottenere il materiale pedopornografico autoprodotto dal minore; il locus commissi delicti non è, pertanto, né quello della realizzazione di tale materiale, né quello del suo invio, ma quello della sua ricezione da parte dell'imputato e del transito nella sua piena disponibilità, con conseguente individuazione della competenza territoriale nel Tribunale nel cui circondario ricade il predetto luogo.
A cura di Avv. Sara Spanò
Il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato per avere costui richiesto a minori di anni dodici l'invio tramite social network di immagini a contenuto sessuale, condotta ritenuta dalla pubblica accusa integrante i reati di produzione di materiale pedopornografico aggravato di cui agli artt. 600-ter e 602-ter, comma 5 c.p.
Nel corso dell'udienza preliminare è stata sollevata da entrambe le parti eccezione di incompetenza territoriale ritenendo giudice territorialmente competente quello del luogo di residenza dell'imputato, essendosi i fatti ivi verificatisi. Tale eccezione è stata accolta dal Gup, con emissione di sentenza di incompetenza territoriale, sulla scorta dell'argomentazione che la fattispecie di reato contestata, nella parte in cui punisce la "produzione" e non la "diffusione" di materiale pedopornografico, deve ritenersi consumata nel luogo in cui il materiale è stato prodotto da parte dell'imputato e non in quello in cui viene digitato il comando di invio per la sua immissione in rete; in ogni caso, il luogo di commissione del delitto sarebbe dovuto essere determinato attraverso il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma secondo, c.p.p.
Trasmessi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ritenuto competente ed esercitata nuovamente azione penale, il pubblico ministero in sede di udienza preliminare ha nuovamente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, osservando come doveva considerarsi consumato il reato nel luogo in cui il materiale veniva materialmente creato e quindi nel luogo in cui la persona offesa aveva realizzato le immagini.
Il Gup ha accolto le eccezioni, declinando la propria competenza e ritenendo che alla luce dell'art. 8 c.p.p. il criterio generale per l'individuazione del locus commissi delicti è da individuarsi nel luogo di realizzazione dell'elemento materiale del reato ossia la creazione effettiva del materiale pedopornografico (nel caso di specie, il luogo in cui la persona offesa ha scattato le fotografie), non in quello della ricezione delle immagini.
Il Gup presso il secondo Tribunale ha, pertanto, sollevato conflitto negativo di competenza ex art. 28 c.p.p., trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione per la relativa soluzione.
Investiti della questione, i giudici di legittimità sono stati chiamati a dirimere il conflitto negativo di competenza territoriale e ad individuare il luogo di commissione del delitto di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter c.p.
Con l'art. 600-ter c.p. il legislatore ha inteso fissare per i minori una tutela anticipata della loro libertà sessuale, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, la "utilizzazione" dei minori stessi nella produzione di materiale pornografico, ma anche la mera induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche. Ne deriva che non assume alcun rilievo scriminante l'eventuale consenso del minore al fatto, considerando che esso sarebbe comunque promanante da persona immatura e priva della disponibilità di diritti inalienabili quali la libertà psicofisica. Il legislatore è intervenuto con la normativa in esame per contrastare l'allarmante fenomeno dell'abuso sessuale dei minori rendendo sanzionabili tutte le condotte che siano in vario modo finalizzate alla mercificazione del corpo di questi e all'immissione nel circuito della pedofilia.
E non è un caso se il nuovo testo del primo comma dell'art. 600-ter, come modificato dalla L. 38/2006, ha sostituito al termine "sfruttare" quello di "utilizzare" i minori di anni diciotto, in modo da ampliare la portata della norma così da non lasciare spazio all'azione di chi commetta simili reati. Ne deriva che anche il semplice impiego di minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico è rilevante per la sussistenza del reato de quo, senza che occorra la prova dell'immissione del materiale nel circuito della pedopornografia per un vantaggio economico dalla cessione dello stesso (Sez. 3, 23946/2015).
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, n. 1), con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla L. 38/2006, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale (SU, 51815/2018).
Nell'esaminare la questione, la Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha preliminarmente ritenuto ammissibile il conflitto negativo di competenza ritualmente sollevato.
I giudici di legittimità si sono poi soffermati sulla condotta materiale del reato contestato nel caso di specie: in particolare, hanno ritenuto che la condotta dell'imputato di incitamento alla persona offesa minore di invio di foto autoprodotte ritraenti le sue parti intime fosse riconducibile alla fattispecie prevista e punita all'art. 600 ter, comma primo, c.p.
Richiamando due importanti precedenti (Sez. Un. 28.10.2021, n. 4616 e Sez. Un. 31.05.2018, n. 51815), il Supremo Consesso ha ricordato che la nozione di "utilizzazione" evoca la strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a res per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile (non necessariamente con finalità di lucro come evocava il termine "sfruttare" presente nella originaria formulazione); in presenza di una utilizzazione, pertanto, l'eventuale consenso del minore non può essere ritenuto libero, presumendosi determinato proprio dall'abusività della condotta, e non può essergli riconosciuta alcuna valenza esimente o scriminante.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta di "produzione" punita dalla norma incriminatrice sia riconducibile alle pressioni dell'imputato, il quale ha consumato la condotta nel momento e nel luogo in cui le sue induzioni hanno comportato la ricezione e, quindi, la disponibilità del materiale pornografico, e non nel momento e nel luogo in cui la minore ha prodotto le immagini.
La condotta del reato contestato si esaurisce e si consuma nel momento in cui le blandizie o le pressioni dell'utilizzatore sulla persona offesa gli fanno conseguire il risultato da lui auspicato di ottenere il materiale pedopornografico autoprodotto dalla minore; il locus commissi delicti non è, pertanto, né quello della realizzazione di tale materiale, né quello del suo invio, ma quello della sua ricezione da parte dell'imputato e del transito nella sua piena disponibilità.
Prima di tale pronuncia, invece, il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 600-ter veniva identificato con il luogo nel quale era digitato il comando di invio e di conseguente immissione nella rete del materiale fotografico illecito, al quale corrisponde il momento di perfezionamento della fattispecie (Sez. 3, 8296/2005).
Ad oggi , la Suprema Corte ha riconosciuto la consumazione del reato di cui all'art. 600-ter c.p. nel luogo di residenza dell'imputato ritenendo competente il Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale nel cui circondario ricade il predetto luogo, a cui devono essere trasmessi gli atti.
Fonti:
- Cass. pen., Sez. I, 24 novembre 2025, sentenza n. 38196
- Cass. Pen., Sez. 3, 8296/2005;
- Sez. Un. 28.10.2021, n. 4616 e Sez. Un. 31.05.2018, n. 51815;
- Cass. Pen., Sez. 3, 23946/2015;
- Cod. Pen. Giuffrè ed. 2025;
- www.filodiritto.com;
- Il sistema del diritto penale, dike giuridica.
