Cos’è una prova irripetibile?

28.10.2025

A cura di Dott. Domenico Ruperto

Nel processo penale italiano, la regola generale è che le prove devono essere raccolte in dibattimento, cioè durante il processo vero e proprio, davanti al giudice, con la possibilità per accusa e difesa di partecipare e contro-interrogare. Questo serve a garantire che il giudice fondi la sua decisione su prove formate nel contraddittorio. 

Tuttavia, ci sono situazioni in cui una prova non può essere ripetuta nel futuro, perché riguarda un fatto che non sarà più verificabile. In questi casi, il codice di procedura penale prevede la possibilità di acquisire come prova diretta anche atti raccolti durante le indagini preliminari. È qui che entra in gioco il concetto di prova irripetibile (art. 234-bis c.p.p.).

Una prova è irripetibile quando: riguarda un fatto non più osservabile in futuro; o si basa su elementi che cambiano nel tempo o che scompaiono (es. tracce biologiche, condizioni del corpo, stato dei luoghi).

Esempi concreti possono essere l'autopsia su una persona deceduta ovvero i rilievi su un incidente stradale prima che i veicoli vengano rimossi ecc.

In questi casi, il verbale o il referto scritto dagli inquirenti o dai periti durante le indagini può essere usato direttamente come prova nel processo, anche se la difesa non ha potuto partecipare alla sua acquisizione. Questo è un'eccezione alla regola della formazione della prova in aula, ma è giustificata proprio dall'urgenza e dall'unicità della situazione.

Attenzione: La prova irripetibile non va confusa con l'incidente probatorio, che invece è una procedura speciale e formalizzata per anticipare la formazione della prova con contraddittorio, ad esempio per sentire un testimone fragile prima del dibattimento.