
Cosa sono i provvedimenti temporanei e urgenti?
A cura di Avv. Martina Carosi
Sono provvedimenti previsti nell'art. 473-bis.50 c.p.c con i quali, il Giudice, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti adotta dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e alle informazioni che ogni genitore deve fornire all'altro.
La norma in questione è da esaminare in combinato disposto con l'art. 473-bis.12 c.p.c. co.4, che precisa l'allegazione del piano genitoriale al ricorso introduttivo che rappresenta un piena applicazione del principio dell'affidamento anche nei casi relativi all'affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato.
Lo scopo principale dei provvedimenti temporanei e urgenti è quello di contenere il contenzioso che potrebbe insorgere tra i genitori circa le informazioni da scambiarsi in relazione ai figli, e dall'altro, dare valore al potere/dovere di vigilanza del genitore non affidatario ex art. 337-quater ult.co.c.c..
Va, inoltre, precisato che in relazione al piano genitoriale, il giudice ha il potere di formularne uno diverso da quello allegato dalle parti e che il mancato rispetto di quanto in esso previsto, costituisce un comportamento sanzionabile ai sensi dell'art.473-bis.39 c.p.c.
