Il mutuo fondiario ed il mutuo ipotecario sono regolati
dagli articoli 38 e 42 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo n° 385
del 1° settembre 1993.
Il mutuo fondiario:
- viene concesso per
finanziamenti a medio o lungo termine, superiori ai 18 mesi e fino a un massimo
di 30 anni;
- è concesso per
l'acquisto di un immobile a scopo abitativo e garantito da ipoteca di primo
grado;
- è vincolato dalla
limitazione d'uso, in quanto può essere concesso solo per l'acquisto o la
costruzione di un'abitazione destinata ad uso privato o per la ristrutturazione
della prima casa;
- l'importo massimo del
finanziamento deve essere pari all'80% del valore dell'immobile;
- i principali vantaggi
del mutuo fondiario riguardano i tassi di interesse applicati e le spese
notarili che sono più bassi rispetto ai mutui ipotecari.
Il mutuo ipotecario:
- viene concesso
dall'istituto mutuante solo dietro la sottoscrizione di una garanzia,
costituita dall'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile o sul bene acquistato;
- il mutuo ipotecario,
a differenza del fondiario, viene erogato per qualsiasi tipo di immobile ed
anche per ottenere liquidità e rifinanziare un mutuo precedentemente contratto;
- la durata del mutuo ipotecario
può variare dai 5 ai 20 anni e tra i costi del mutuo rientrano anche alcune
spese aggiuntive: un'imposta pari al 2% dell'ammontare complessivo, le spese di
istruttoria, i costi della perizia richiesta per la valutazione dell'immobile
da ipotecare, le spese notarili per il contratto di mutuo e l'iscrizione
dell'ipoteca nei registri immobiliari, il costo del premio di assicurazione, la
commissione annua di gestione della pratica e le spese per l'incasso della rata;
- per l'ipotecario è
possibile ottenere anche mutui oltre l'80%;
Avv. Daniela
Evoluzionista