Quando il dolo è causa di annullamento del contratto?

28.11.2023

Il contratto può essere annullato per due categorie di vizi.

L'annullabilità:

  • può dipendere da incapacità di una delle parti o da vizi della volontà.

Questi ultimi possono essere determinati da errore, violenza o dolo.

Il DOLO consiste in un vizio del volere, ovvero l'insieme dei raggiri e degli artifizi volti ad inficiare il procedimento di formazione della volontà contrattuale, in quanto il contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato (dolo determinante) o avrebbe stipulato in condizioni diverse (dolo incidente).

Ai sensi dell'art. 1439 c.c. il dolo determina l'annullabilità del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre da parte del deceptus, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 27406 del 25 ottobre 2019, sostiene che il dolo sia causa di annullamento del contratto laddove i raggiri usati siano stati tali che, in assenza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto. Ugualmente, è configurabile dolo nel caso in cui i raggiri abbia inficiato la determinazione della volontà del contraente, ossia abbiano ingenerato nel soggetto deceptus una rappresentazione alterata della realtà.

Avv. Danila D'Onofrio