La denuncia può esprimere validamente la volontà punitiva della persona offesa anche senza una querela formalmente qualificata?

24.01.2026

Cass. Pen., Sez. II, 7 novembre 2025, n. 36287

Massima: "La querela, quale condizione di procedibilità del reato, non richiede l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia del fatto illecito, purchè da essa emerga l'intenzione di volere perseguire l'autore dello stesso. La sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, ma si palesano univocamente dimostrativi in tal senso, i quali vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". In tale ottica, costituiscono chiara espressione della volontà di punizione non solo la richiesta, formulata in un atto di "denuncia" da parte della persona offesa dal reato di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, ma anche l'espressa riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia, specie se poi concretamente effettuata nel giudizio di merito e, altresì, la presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione di elementi utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa".

A cura di Avv. Sara Spanò

Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, con condanna alla reclusione e multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.

In secondo grado, la Corte di appello, in riforma della sentenza, aveva invece dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente revoca delle statuizioni civili.

Avverso tale decisione il Procuratore generale proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'assunto della Corte territoriale secondo cui la persona offesa non avrebbe manifestato la volontà di procedere penalmente. In particolare, si evidenziava come dal verbale di denuncia emergesse una chiara richiesta punitiva, accompagnata dalla riserva di costituzione di parte civile poi effettivamente esercitata nel giudizio di primo grado.

In linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di cassazione ribadiva che la querela, quale condizione di procedibilità, non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che dall'atto emerga inequivocabilmente la volontà di perseguire l'autore del reato.

In particolare, il giudice deve interpretare gli atti alla luce del favor querelae, anche laddove non contengano un'espressa dichiarazione della persona offesa circa la volontà di punire il reo.

Detta volontà può desumersi dalla richiesta di essere informati in caso di archiviazione, dalla riserva di costituzione di parte civile, soprattutto se concretamente esercitata, nonché dalla presentazione di una denuncia corredata da elementi utili all'individuazione dell'autore del fatto.

Breve focus:

La querela è una "dichiarazione di volontà con cui la persona offesa da un delitto richiede all'autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto, perciò sostanziandosi in una condizione di procedibilità, dalla quale la legge fa dipendere la perseguibilità di determinati fatti criminosi".

La querela esprime dunque la volontà di voler perseguire penalmente il colpevole di un reato: può essere esercitata dal soggetto passivo, ovvero da chi ha subito un reato, il quale può agire personalmente oppure, ai sensi dell'articolo 366 c.p.p., tramite un procuratore speciale.

Il diritto sarà invece esercitato dal genitore o dal tutore nel caso di minori di 14 anni o di soggetti con infermità mentale.

La querela è costituita da due elementi fondamentali:

  • la notizia di reato;
  • la volontà di procedere penalmente affinché il reo possa essere punito.

Il querelante dovrà per prima cosa descrivere il fatto del reato, aggiungendo eventuali dettagli sull'autore o sulle prove in suo possesso, che possono consistere anche nella presenza di testimoni.

Per quanto riguarda il secondo elemento, la volontà che si proceda penalmente contro l'autore del delitto dovrà risultare in modo inequivocabile dall'atto: come confermato dalla stessa Corte di Cassazione, non sarà necessario ricorrere a formule specifiche, ma sarà sufficiente anche una semplice dichiarazione, quale "denuncio ad ogni effetto di legge".

L'atto di querela dovrà essere sottoscritto dal querelante: la firma dovrà essere autenticata se la dichiarazione viene consegnata personalmente: in caso di mancata autenticazione della sottoscrizione, non sarà possibile procedere con un'azione penale.

Al contrario, invece, per i reati procedibili d'ufficio è necessaria una mera denuncia.

Nel caso di specie, la volontà punitiva risultava chiaramente dalla denuncia, contenente l'espressa richiesta di punizione, la riserva di costituzione di parte civile e l'allegazione di documentazione idonea all'individuazione del responsabile. L'atto, pertanto, pur formalmente qualificato come denuncia, doveva considerarsi equipollente a una querela.

In tal senso, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello, con rifusione delle spese di parte civile.

Fonti:

  • codice di procedura penale e penale sostanziale Giuffrè ed. 2025;
  • Cass. Pen., Sez. II, 7 novembre 2025, sentenza n. 36287
  • il sistema del diritto penale, dike giuridica;
  • https://www.dequo.it/articoli/querela;
  • www.brocardi.it.