Se querelo il mio stalker, ma poi cambio idea, posso rimettere la querela?
La norma di cui all'articolo 612-bis c.p. rubricata "atti persecutori", punisce: "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Ebbene, il trattamento sanzionatorio del reato in esame veniva modificato dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 il c.d. "Codice Rosso", la quale prevede un inasprimento di pena, laddove i fatti suindicati vengono commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata alla vittima da relazione affettiva e, ancora, se il fatto viene commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.
I beni giuridici tutelati dalla norma in esame sono la libertà morale della vittima e la sua libertà fisica nonchè personale, nel caso in cui le condotte incriminate sfocino in atti ben più gravi.
Sebbene la fattispecie incriminatrice delinea della figure specifiche a commettere il delitto, allo stesso tempo, le condotte tipiche del reato di stalking possono essere commesse da "chiunque", denotando la sua connotazione di reato comune e, altresì, abituale .
Difatti, le condotte illecite di minaccia o di molestia vengono ripetute dal soggetto attivo del reato con una serie di atti, omogenei o eterogenei, reiterati nel tempo che hanno un legame causale con l'evento e sono destinati a succedersi in un lasso temporale sufficiente al prodursi di uno dei tre eventi alternativi e tipizzati dalla norma:
- Il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;
- Il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa effettivamente legata;
- La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Inoltre, è un reato di danno e di evento, la cui sussistenza richiede non solo una condotta molesta o minacciosa ma anche il verificarsi di un'alterazione nell'equilibrio della vittima.
A tal proposito si parla di necessario ripetersi di una condotta di manaccia o di molestia (attuata anche con gli strumenti informatici o telematici), causativa di disagi psichici nella vittima ovvero del timore per la propria incolumità o di quella di persone care.
Ma ciò che segna il discrimen tra il reato de quo e quello, invece, di molestia (660 c.p.) o di minaccia ( 612 c.p.) è il mutamento delle abitudini della vittima. Elemento, quest'ultimo, caratterizzante rispetto agli elementi tipici previsti dal reato di minaccia e di molestia.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sul requisito della "reiterazione" delle condotte tipiche previste dalla norma incriminatrice. Passando dal ritenere insufficiente la presenza di solo due condotte per l'integrazione del reato, alla successiva sufficienza anche di solo due episodi, purché collegati da un contesto unitario.
Il delitto de quo è un reato a dolo generico, ravvisabile in quei comportamenti seriali che, alla luce delle risultanze probatorie, rilevano che l'agente si sia rappresentato gli effetti psicologici concretamente realizzati dalla propria condotta.
Da ultimo, è un reato procedibile a querela della persona offesa nel termine di 6 mesi dall'accadimento dei fatti ed è passibile di remissione nella sola fase processuale. Al contrario, invece, nel caso in cui il fatto è stato commesso nelle forme dell'art. 612 , II comma c.p. (minaccia reiterata e aggravata), l'eventuale remissione è preclusa.
Quindi, nello specifico, in cosa consiste la remissione di querela? Nel ripensamento da parte della persona offesa, la quale decide di rimettere la denuncia fatta all'inizio.
In genere, si decide di rimettere la querela perché è stato raggiunto un accordo economico con l'imputato; nulla vieta, però, che la vittima decida di ritirare la querela perché stufa di un lungo procedimento penale oppure semplicemente perché ha perdonato chi le ha fatto del male.
In sintesi come avviene: ai sensi dell'art. 152 Cod. pen., la remissione può essere di due tipi:
Ad esempio, rappresenta una forma di remissione extraprocessuale tacita della querela la condotta della persona offesa che, dopo aver incassato il risarcimento, non compare alle udienze nonostante il giudice l'abbia avvertita che, non presentandosi, la querela si sarebbe intesa come rimessa.
La remissione della querela può essere fatta personalmente o tramite procuratore speciale, come ad esempio un avvocato.
Nel caso dello stalking, la remissione della querela può essere, come già detto, solo processuale; ciò significa che non si può "perdonare" lo stalker se non dichiarandolo espressamente davanti al giudice o davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Di recente anche la Corte di Cassazione, in una sua pronuncia, ha confermato che in tema di stalking non è idonea a estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice, in quanto atto non perfezionato davanti all'autorità giudiziaria né davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria (Cass., sent. n. 4890 del 10 febbraio 2022.)
Il motivo per cui la legge stabilisce la remissione solamente processuale della querela è molto semplice: si vuole evitare che la vittima del reato sia spinta dal colpevole a compiere un atto che in realtà non desidera.
In altre parole, stabilendo che sia valida solo se fatta davanti al giudice o alla polizia, la legge vuole impedire che la remissione sia influenzata dalla persona denunciata che fa pressione sulla vittima affinché ritiri la segnalazione.
In realtà, bisogna dire che difficilmente il giudice o la polizia si metteranno a indagare sui motivi che hanno indotto la vittima a rimettere la querela. Pertanto, il meccanismo della remissione processuale serve solo in maniera molto limitata a tutelare la libera volontà della vittima.
Fonti:
codice penale la tribuna;
manuale di diritto penale, parte generale e parte speciale, nel diritto editore, a cura di R. Garofoli;
www.laleggepertutti .it.