Reato di danno e reato di pericolo: le differenze
· Il reato di danno
Per reato di danno si intende quella fattispecie criminosa dalla quale deriva un effettivo, concreto e reale danno, ossia una lesione ad un bene giuridico tutelato dall'ordinamento.
Dunque, nel reato di danno il danno costituisce l'evento indefettibile per l'identificazione del reato, derivante dalla condotta tipica posta in essere dal soggetto agente.
Per cui tale reato richiede un rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento verificatosi.
A titolo esemplificativo, tipici reati di danno sono considerati quelli che cagionano una lesione effettiva ad una persona, quale il delitto di omicidio (art. 575 c.p.) in merito al quale è necessaria la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta umana e l'evento morte.
L'offesa deve dunque concretizzarsi in una lesione reale al bene protetto.
Per riportare un ulteriore esempio, si considera reato di danno anche il reato di truffa che si perfeziona e si consuma nel momento in cui, dopo la realizzazione della condotta tipica, vi sia deminutio patrimonii del soggetto passivo con il conseguimento dell'ingiusto profitto.
· Il reato di pericolo
Nell'ipotesi del reato di pericolo l'offesa al bene giuridico è rappresentata dalla probabilità del danno.
Se ne deduce che, a differenza dei reati di danno i quali si contraddistinguono per il verificarsi di una concreta lesione, nei reati di pericolo, al contrario, non sussiste effettivamente un danno ad un bene giuridico tutelato dall'ordinamento, bensì una situazione di mero rischio che potrebbe sfociare nella realizzazione effettiva di una lesione.
Dunque, i reati di pericolo prevedono una tutela penale anticipata rispetto alla lesione materiale del bene giuridico tutelato, questo poiché i suddetti beni si considerano di particolare rilievo ed importanza costituzionale, tali da non ammettere che la condotta illecita si protragga per un tempo ulteriore, provocando effetti irreparabili.
Si pensi infatti ai delitti contro l'incolumità pubblica, quale come il reato di strage (ex art. 422 c.p.) o quello di incendio (art. 423 c.p.). O ancora al reato di cui all'art. 181 d. lgs. n. 42/2004 che punisce colui che ha eseguito un intervento su luoghi protetti in mancanza del preventivo possesso delle necessarie e richieste autorizzazioni, venendo dunque sanzionato indipendentemente dal danno paesaggistico da lui direttamente cagionato.
I reati di pericolo si distinguono in reati di pericolo astratto (o presunto) e reati di pericolo concreto.
Nei primi, non occorre la lesione effettiva del bene giuridico tutelato, "essendo sufficiente la sua sola messa in pericolo, senza che, una volta accertata la sussistenza della condotta tipica, il giudice debba compiere alcun ulteriore accertamento circa l'insorgenza del pericolo, già ritenuto tale dal legislatore con presunzione assoluta"[1].
Più semplicemente, nel reato di pericolo astratto rileva il fatto che il soggetto agente abbia posto in essere la condotta tipizzata nella norma di riferimento, non essendo dunque determinante, ai fini della punibilità della condotta illecita, che il bene tutelato sia stato posto effettivamente in una situazione di pericolo.
Per esempio, nel delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p., il comma 2, prima ipotesi, rappresenta un caso di reato di pericolo presunto in quanto lo stesso punisce la condotta consistente nella mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate agli animali, a prescindere dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell'animale stesso.
Nella seconda ipotesi, ossia il reato di pericolo concreto, la sua concreta idoneità deve essere accertata sulla base del criterio della prognosi postuma compiuta dal giudice e volta a verificare se gli effetti della condotta realizzata, prevedibili in concreto ed "ex ante" quali conseguenze della condotta dell'agente, siano stati potenzialmente idonei a provocare la lesione ad un bene giuridico protetto.
Dunque, l'autorità giudiziaria deve compiere un viaggio a ritroso al momento della condotta al fine di verificare ed analizzare non solo le circostanze che realmente erano note al soggetto agente, ma anche quelle da lui non conosciute e comunque esistenti.
Anche in tal caso è utile fornire un esempio chiarificatore: rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo concreto la fattispecie criminosa di cui all'art. 6-bis della legge n. 401 del 1989, il quale sanziona il lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.
"La fattispecie è strutturata come reato di pericolo concreto, con la conseguenza che, per la sua configurabilità, non è richiesto che si cagioni un evento lesivo, posto che, per altro, gli eventuali "eventi" del "danno alle persone" o del "ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva costituiscono ipotesi di delitti aggravati dall'evento"[2].
[1] Cassazione penale, sez. III, 08/06/2018, n. 44864.
[2] Corte appello Ancona, 07/01/2022, n.1878.