Profili del nuovo reato ex art. 612-quater c.p.

10.10.2025

A cura di Avv. Martina Carosi

Quando si parla di deepfake si fa riferimento a contenuti multimediali — come foto, video o registrazioni audio —  generati mediante software di intelligenza artificiale.

In particolare, questi sistemi, utilizzando materiali autentici come immagini o suoni reali, sono in grado di alterare o ricostruire in modo estremamente realistico l'aspetto, i movimenti e persino la voce di una persona, rendendo spesso difficile distinguere il falso dal vero.

La tecnica in questione si è sviluppata inizialmente nell'ambito della ricerca accademica e, successivamente, nelle comunità online a livello amatoriale.

Un progetto pionieristico in questo ambito fu il "Video Rewrite", pubblicato nel 1997, che consisteva nella modifica di un video esistente di una persona mentre parla, facendola apparire come se stesse pronunciando parole diverse da quelle originali.

Nel 2017, un utente di Reddit con lo pseudonimo "deepfakes" diede il nome a questa tecnologia che il cui significato deriva dall'unione dalle parole "fake", (falso) e "deep" a sua volta riferito al deep learning, ovvero intelligenza artificiale.

La pericolosità di questi sistemi così avanzati, tuttavia, non ha tardato a produrre effetti disastrosi, infatti nel 2018 lo stesso utente è stato bannato dal sito per aver condiviso deepfake a contenuto pornografico.

Va da sé che uno degli effetti dei deepfake si rinviene nella grande difficoltà di capire se un contenuto sia intenzionalmente satirico o autentico con il conseguente rischio che non si riesca a stabilire se ciò che vediamo o ascoltiamo nei media sia corrispondente alla realtà o meno.

Per contrastare gli effetti dannosi derivanti dall'utilizzo dei deepfake, da oggi 10 ottobre 2025 è entrato in vigore l'art. 612-quater del codice penale, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, della Legge 23 settembre 2025, rubricato "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale".

la norma prevede che "Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate".

Dal testo della nuova norma, è possibile desumere i seguenti elementi:

  1. Il reato punisce la manipolazione o la generazione tramite IA di contenuti comprendendo sia quelli completamente creati da sistemi di intelligenza artificiale, sia i materiali reali alterati mediante l'IA.
  2. Non è sufficiente che il contenuto sia falsificato; esso deve essere tale da poter indurre terzi a considerarlo autentico e quindi è necessario che vi sia l'idoneità ad ingannare altri.
  3. E', altresì, necessario che la diffusione del contenuto falso provochi un pregiudizio alla vittima, che può essere di qualsiasi natura: reputazionale, morale, psicologica o economica.

La nuova proposta di legge incide ulteriormente anche su altri articoli del codice penale, ed in particolare:

  • Art.61 c.p.: inserimento del numero 11-decies se un reato viene commesso mediante sistemi di IA che costituiscono mezzi insidiosi, ostacolano la difesa o aggravano l'offesa, la pena può essere aumentata.
  • Art. 294 c.p. (attentati ai diritti politici): viene prevista una circostanza aggravante se l'inganno è realizzato con l'ausilio dell'IA.
  • Diritto d'autore: la normativa interviene anche nella protezione del diritto d'autore, limitando la generazione automatica di opere protette e regolamentando l'uso del machine learning e del mining di testi e dati.
  • Ambito tecnologico, privacy e regolamentazione: la legge stabilisce obblighi di trasparenza, limiti all'uso dei dati sensibili, divieti per minori sotto i 14 anni senza consenso dei genitori, e richiede che i server che gestiscono sistemi IA in ambito pubblico siano ubicati sul territorio nazionale.

La legge 132/2025 sancisce ufficialmente l'introduzione del reato di deepfake nell'ordinamento italiano, rappresentando un tentativo concreto di affrontare le sfide poste dall'intelligenza artificiale nei settori della reputazione, della privacy, della sicurezza e della politica.