Il reato di usura, classificazione ed elementi costitutivi della fattispecie

14.01.2026

A cura di Dott. Marco Misiti

L'usura si può definire come quel fenomeno mediante il quale un soggetto si fa dare o promettere, come corrispettivo di una prestazione di denaro o altro bene, interessi o altri vantaggi usurari approfittando dello stato di bisogno della controparte. Questa era la configurazione originaria della fattispecie di usura prevista nel Codice Rocco all'art. 644 c.p., la quale, se da un lato riconosceva la piena legittimità della pretesa di una controprestazione in denaro o comunque di altri vantaggi in coerenza con la presunzione di onerosità del mutuo stabilita all'art. 1815 c.c.[1], considerava penalmente perseguibile la richiesta di una controprestazione sproporzionata approfittando dello stato di bisogno del terzo.

Come avviene in gran parte delle fattispecie penalistiche, la descrizione del reato lasciava ampio margine discrezionale all'interprete nella valutazione della soglia minima di sproporzione determinante per la qualificazione degli interessi o vantaggi come usurari. Per ovviare a tali criticità, con la legge 108 del 1996 la fattispecie di reato è stata modificata, inserendo una soglia minima di percentuale degli interessi il cui superamento determina che gli stessi sono ex lege considerati usurari (cd. usura presunta). Riuscendo così nell'obiettivo di perimetrare gli eccessivi margini di discrezionalità di cui l'interprete godeva con la vecchia formulazione, il legislatore ha voluto comunque mantenere la possibilità di considerare usurari quegli interessi o vantaggi che, pur essendo al di sotto della predetta soglia, sono sproporzionati rispetto alla controprestazione resa da chi si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (cd. usura in concreto).

In sintesi, con la novella normativa si è voluto, da un canto, arginare le criticità relative all'accertamento dello stato di bisogno e della sproporzione mediante l'inserimento di una presunzione di entrambi i presupposti[2]; dall'altro canto, mantenere la possibilità di una valutazione del caso concreto per evitare che l'illecito penale si cristallizzi su un mero confronto tra percentuale concordata e percentuale legalmente prevista. Del resto, la previsione di un tasso soglia è possibile per gli interessi, non anche per gli altri vantaggi di cui si predica l'usurarietà[3] (ossia per le ipotesi di cosiddetta usura reale, dalla parola latina res, in contrapposizione all'usura pecuniaria).

Alle ipotesi fin qui viste si aggiunge la fattispecie in cui l'usurarietà attiene al compenso pattuito o corrisposto non per la prestazione di denaro o altra utilità, ma per un'attività di mediazione (cosiddetta mediazione usuraria).

La fattispecie è strutturata come reato a schema duplice, dal momento che il reato si perfeziona sia con la sola promessa, sia con la contestuale dazione degli interessi o vantaggi usurari, con la conseguenza che, come attualmente previsto dall'art. 644-ter c.p., le successive riscossioni sia degli interessi che del capitale comportano uno spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione.

Tale fisionomia del reato ha posto alcune problematiche connesse alla possibilità di ritenere integrato il reato nelle ipotesi di usura sopravvenuta, ovverosia qualora, nelle ipotesi di usura pecuniaria, il tasso pattuito fosse in origine inferiore a quello determinato ex lege ma, a causa delle oscillazioni dei tassi applicati in concreto nel mercato, la soglia divenisse più bassa della percentuale di interessi oggetto dell'accordo tra le parti.

Qualora ci si fermasse alla lettera della fattispecie e alla predetta natura del reato, si dovrebbe ritenere che il soggetto mutuante avrebbe l'obbligo, verificatasi la diminuzione dei tassi soglia, di ricalibrare l'ammontare degli interessi al nuovo parametro. In mancanza di tale adattamento, verrebbe integrato il reato di cui all'art. 644 c.p. poiché, pur essendo stati pattuiti interessi non usurari, gli stessi sarebbero stati riscossi oltre il tasso soglia in quel momento vigente.

Sennonché il legislatore è sul punto intervenuto mediante una legge (recte, decreto-legge) di interpretazione autentica, n. 394 del 2000, convertito con la legge n. 24 del 2001, il cui art. 1 prevede che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. si deve guardare al momento della pattuizione e non dell'effettivo pagamento. Pertanto, l'usura sopravvenuta non rileva ai fini dell'applicazione del reato di cui all'art. 644 c.p.[4]

Continuando sul versante della qualificazione della fattispecie di cui all'art. 644 c.p., si deve evidenziare che trattasi di reato comune e, pertanto, qualora l'usurarietà degli interessi pattuiti si accompagni all'esercizio di un'attività creditizia o finanziaria in assenza di apposita autorizzazione e iscrizione in albi, si avrà un concorso con i reati di abusivismo di cui agli artt. 130 e seguenti del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB).

Trattasi di delitto e, in mancanza di previsioni esplicite, è sufficiente il dolo generico per l'integrazione della fattispecie.

Si ritiene che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie sia costituito dalla libertà di autodeterminazione del singolo e l'integrità patrimoniale di quest'ultimo. C'è chi sostiene, inoltre, che trovi tutela anche la regolarità del mercato finanziario e del credito.


[1] Se si volesse ricostruire il percorso storico dell'approccio culturale e normativo rispetto agli interessi, si deve tenere conto che, come previsto nel Vangelo secondo Luca, 6, 30 e seguenti, «Da' a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo […] E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi». Sul punto merita altresì evidenziare che il Codice Zanardelli non prevedeva un reato di usura.

[2] Trattasi, pertanto, di un caso di norma penale in bianco in cui il contenuto della fattispecie penale rimesso ad atti diversi dalla norma incriminatrice.

[3] In realtà tale valutazione potrebbe in concreto essere effettuata mediante una operazione di "monetizzazione" del bene diverso dal denaro e, in seconda battuta, la riconduzione del plusvalore al concetto di interesse ai fini del confronto con i tassi soglia trimestrali. Tuttavia, tale prassi comporterebbe una violazione della struttura del reato di usura in concreto con sua sostanziale equiparazione all'usura presunta. Si veda sul punto Cass. Pen., Sez. II, 13 maggio 2022, n. 19134.

[4] Sul punto merita precisare quanto segue. Nella ipotesi di usura sopravvenuta non troverebbe applicazione anche l'art. 1815 c.c., ai sensi del quale non sono dovuti interessi. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di cassazione, Sez. III Civile, 28 settembre 2023, n. 27545, ha precisato che gli interessi divenuti usurari nel corso del rapporto contrattuale sono comunque da considerarsi indebiti e, pertanto, il principio di buona fede contrattuale rende illegittima la pretesa degli stessi in misura ultra-legale. Ciononostante, da tale pronuncia in ambito civile non sembra potersi desumere che l'usura sopravvenuta possa assumere rilevanza penale ai sensi dell'art. 644 c.p.