Reato doloso o reato colposo?

10.06.2021

Alla luce dei principi generali del nostro ordinamento il reato può essere definito come fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole. (teoria tripartita del reato).

La colpevolezza rappresenta uno degli elementi costitutivi del reato in base alla quale, ai fini della punibilità, si esige che un fatto criminoso sia addebitabile ad un soggetto a titolo di dolo o almeno di colpa.

L'art. 27 della Costituzione esprime questo principio, ponendo la colpevolezza come presupposto fondamentale per l'applicazione della sanzione penale che, essendo finalizzata alla rieducazione del condannato, deve essere proporzionata al fatto da lui personalmente commesso.

Come precisato dalla Corte costituzionale con la storica sentenza n. 364/1988, il principio di colpevolezza è indispensabile per "garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioé, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate".

Al concetto di colpevolezza si affianca anche il principio di personalità del reato volto a sostenere che "comunque s'intenda la funzione rieducativa, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la 'rieducazione' di chi, non essendo almeno 'in colpa' (rispetto al fatto) non ha, certo, 'bisogno' di essere 'rieducato'".

L'attribuzione di un fatto di reato ad un determinato soggetto richiede, quindi, la suitas (dal latino "suità") della condotta, ossia che l'agire concreto sia attribuibile alla sua volontà cosciente.

L'art. 42 c.p. richiede, infatti, l'esistenza di un nesso psichico tra l'agente e il fatto che si viene a creare sia tutte le volte che condotta è realizzata volontariamente, sia quando, nonostante non sussista una volontà esplicita, la realizzazione della stessa poteva essere evitata dall'agente con uno sforzo del volere.

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 43 c.p., il dolo costituisce il titolo normale di imputazione, mentre la colpa e la preterintenzione rappresentano criteri eccezionali.

La differenza tra dolo e colpa è rinvenibile nella definizione data dal legislatore, il quale definisce il dolo come intenzione e previsione di un determinato evento, mentre la colpa come previsione, ma non volizione dello stesso.

Nonostante i concetti di dolo e colpa risultino univoci nella previsione codicistica, l'intensità degli stessi varia di caso in caso.

È demandato al giudice, infatti, il compito di accertare il diverso grado di intensità effettiva dell'elemento psicologico che caratterizza in concreto la condotta del responsabile.

Per quanto riguarda il dolo la dottrina e la giurisprudenza negli anni hanno individuato tre diverse figure, le quali, stante i loro confini estremamente labili, hanno per lungo tempo fatto sorgere contrasti interpretativi circa la loro effettiva portata; tali figure sono il dolo intenzionale, il dolo diretto e il dolo eventuale e si differenziano in base alla concreta rappresentazione e volizione del fatto di reato nella mente del reo.

Si ha dolo intenzionale, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando l'agente persegue "intenzionalmente", quale scopo finale della propria azione od omissione, la realizzazione di quella specifica condotta criminosa ovvero la causazione di quel determinato evento (a differenza che il reato sia di mera condotta o di evento).

Il dolo diretto, invece, sarebbe configurabile nel caso in cui il risultato concretamente realizzatosi non sia stato quello originariamente perseguito dall'autore, ma egli se lo sia comunque rappresentato come "tappa" certa o altamente probabile per raggiungere il suo scopo.

Infine, la figura del dolo eventuale è configurabile laddove l'agente si rappresenti come possibile, senza volerlo, il verificarsi di un determinato evento e agisca ugualmente accettando il rischio che lo stesso si realizzi.

Proprio quest'ultima forma di dolo ha presentato e presenta tutt'oggi concrete problematiche di applicazione soprattutto per i suoi confini labili rispetto alla colpa con previsione, disciplinata come circostanza aggravante comune nell'art. 61 n.3 c.p.

Nonostante l'opinione contraria di parte della dottrina, un discorso analogo di graduazione di intensità può essere fatto anche per la colpa; essa, infatti, in quanto entità psicologica potenziale può essere graduata sulla scorta di criteri soggettivi e oggettivi.

In base a questi criteri il giudice sarà tenuto a valutare se, nel caso concreto, il soggetto avrebbe potuto prevedere ed evitare ex ante l'evento realizzatosi violando la norma cautelare.

Dalla lettura dell'art. 43 c.p. ricaviamo che la colpa è composta da tre elementi; uno negativo, uno oggettivo e uno soggettivo.

Quanto all'elemento negativo la colpa è caratterizzata dalla non volizione dell'evento: questo è ciò che in concreto la differenza dal dolo.

Nonostante la mancanza di volontà sia la caratteristica principale della colpa propria esiste anche una tipologia di colpa detta impropria caratterizzata dalla volontà dell'evento, ma non della realizzazione del fatto materiale tipico. Si fa riferimento, in questo ultimo caso, ad alcune ipotesi in cui un soggetto agisca con coscienza e volontà, ma versando in una situazione di errore colposo quanto alla presenza di una causa di giustificazione. Si pensi al caso del soggetto che credendo di essere aggredito reagisce per difendersi dalla presunta aggressione.

L'elemento oggettivo della colpa consiste, invece, nell'alternativa tra la violazione di regole cautelari scritte o regole non scritte. Nella prima ipotesi si avrà la c.d. colpa specifica che presuppone la violazione, da parte dell'agente, di una regola cautelare scritta, proveniente dalla legge penale, extrapenale o da regolamenti. La seconda ipotesi riguarda la colpa generica che si verifica per negligenza, imprudenza e imperizia.

Infine, l'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione o meno del verificarsi di un determinato evento.

Quest'ultimo elemento differenzia la colpa incosciente dalla colpa cosciente; mentre nel primo caso non c'è né rappresentazione né previsione dell'evento, nel secondo il soggetto agisce rappresentandosi in concreto la possibilità che l'evento si verifichi, ma convinto di poterlo evitare, grazie alle sue particolari abilità e competenze. Risulta evidente allora la vicinanza di tale ultima figura con il dolo eventuale.

Per ovviare alle problematiche riscontrate dagli interpreti nella configurazione dell'una o dell'altra ipotesi nei casi concreti, dottrina e giurisprudenza hanno optato inizialmente per la tesi dell'accettazione del rischio, distinguendo le due ipotesi proprio sulla concreta esistenza o meno di un'accettazione da parte dell'agente del rischio del verificarsi di quell'evento. Tale tesi è stata nel tempo soggetta a precisazioni allo scopo di rendere tale discrimine maggiormente rispondente ai principi del diritto penale.

Secondo la "prima formula di Frank" il dolo eventuale sarebbe caratterizzato da un'accettazione psicologica tale da far desumere che il soggetto avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto.

A contrario, se si accerta che la rappresentazione certa dell'evento avrebbe trattenuto l'agente dall'agire, ci si troverebbe nell'ambito della colpa con previsione.

La critica mossa a tale impostazione riguardava il fatto che, così facendo, si sarebbe finito per valutare l'autore anziché il fatto realizzato.

È stata così elaborata la "seconda formula di Frank" individuante il dolo eventuale nella condotta di colui che agisce a costo di provocare l'evento.

Anche con questo correttivo, però, la differenziazione basata sull'accettazione o meno del rischio non risultava in concreto appagante.

Si è passato, quindi, a ritenere che la linea di demarcazione fosse piuttosto la previsione dell'evento.

Mentre, infatti, nel dolo eventuale si può dire che la volontà del soggetto investe anche l'evento realizzato, in quanto lo stesso agisce prevedendo la possibilità del suo verificarsi e nonostante questo non desiste dal realizzare la condotta, nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi del tutto astratta non potendo ritenersi, pertanto, che il risultato sia in alcun modo voluto.

Ciò premesso è importante sottolineare che l'utilizzo delle regole sovraesposte è imprescindibile in sede processuale dove sarà necessario valutare, caso per caso, il particolare modo di atteggiarsi della volontà del soggetto al fine di dare concreta attuazione al principio di colpevolezza.

Come si è visto anche di recente (si pensi al caso Vannini di forte impatto mediatico) in concreto distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente è tutt'altro che compito semplice per l'interprete, essendo richiesta una valutazione concreta circa l'atteggiamento interno del reo al momento della realizzazione della condotta.

Avv. Giulia Solenni