Registrare una conversazione di nascosto è reato?

18.10.2022

In genere, possiamo affermare che non costituisce reato né rappresenta una lesione della privacy la registrazione di una conversazione tra presenti. 

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che chi dialoga con altri accetta il rischio che la conversazione sia registrata.

Tuttavia, per non incorrere in sanzioni penali è necessario rispettare alcune accortezze.

In primis, la registrazione deve essere effettuata da una persona presente e partecipe alla conversazione, anche quando ciò avvenga senza informare l'altra parte. In caso contrario, si tratterebbe di una vera e propria intercettazione, che è prerogativa assoluta dell'Autorità Giudiziaria in quanto rappresenta una vera e propria intrusione nella sfera privata dei soggetti intercettati.

In secundis, la registrazione non può avvenire quando la conversazione si sta svolgendo all'interno dell'abitazione, della residenza, della dimora, dell'ufficio, dell'automobile o in qualsiasi altro luogo ove si svolge la vita privata dell'interlocutore registrato. Laddove si effettui la registrazione in uno di questi luoghi, si configurerebbe il reato di illecita interferenza nell'altrui vita privata ex art. 615 bis c.p.

In tertiis, si deve ricordare che la liceità della registrazione non implica però il fatto che sussiste un diritto a diffonderla o, peggio, a pubblicarla. La divulgazione della registrazione è possibile solo se effettuata "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". È inoltre lecita se effettuata per finalità giornalistiche, qualora, cioè, il contenuto della registrazione sia di interesse pubblico.

Che valore ha la registrazione?

Come abbiamo anticipato, la registrazione, sia esse fonica o audiovisiva, non assume il rango di intercettazione se effettuata da un soggetto presente alla conversazione. Ha comunque la sua rilevanza all'interno di un processo, poiché può costituire una prova del fatto storico.

In particolare, costituisce una forma di documentazione di cui l'autore può disporre legittimamente.

La conversazione diviene così a tutti gli effetti una prova documentale, acquisibile nel corso del procedimento penale attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., che qualifica come documento tutto ciò che rappresenta "fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo".

Dott.ssa Alice Lambicchi