Cos’è la rescissione del giudicato?

23.12.2025

A cura di Avv. Laura Giusti

La rescissione del giudicato è un mezzo straordinario di impugnazione, ed è disciplinato dall'art. 629 bis c.p.p.

Il presupposto per attivare questo strumento è che non vi siano le condizioni per attivare il rimedio per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU, previsto ex art. 628 bis c.p.p.

Il soggetto legittimato a ricorrere a questo istituto è il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza.

Il soggetto legittimato può ottenere la rescissione del giudicato se:

1) provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis c.p.p., 2) non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa.

Il Giudice competente a decidere è la Corte di Appello nel cui distretto ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento.

La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

La Corte di Appello provvede ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.