Attività pericolose e responsabilità oggettiva: cosa prevede l’art. 2050 c.c.

30.03.2026

A cura di Dott.ssa Gianna Calatozzo

Ogni attività umana presenta un determinato grado di rischio. L'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c. deve essere circoscritto a tutte quelle attività che risultano intrinsecamente pericolose, in quanto caratterizzate da una potenzialità dannosa insita nella loro stessa natura o nella modalità di esercizio, indipendentemente dalla condotta concreta dell'agente. A tal proposito l'art. 2050 c.c. statuisce che: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

La nozione di "attività pericolosa" è stata elaborata dalla giurisprudenza in senso ampio. Infatti, vi rientrano tutte quelle attività che per caratteristiche oggettive o per i mezzi impiegati, presentano una significativa probabilità di causare danni. Tale pericolosità deve emergere in base a criteri oggettivi, desumibili da dati tecnici, evidenze statistiche e regole di comune esperienza, evidenziando un rischio superiore rispetto a quello normalmente connesso alle attività ordinarie. In relazione al concetto di attività pericolosa per sua natura, la giurisprudenza è costante nell'affermare che debba intendersi non solo quell'attività che espressamente è ritenuta tale dalla legge, ma anche ogni altra attività, che pur non essendo legislativamente qualificata come tale, tuttavia, abbia una pericolosità intrinseca o attinente ai mezzi impiegati. (Cass. 27.05.2005, n. 11275; Cass. 20.07.1993, n. 8069)

La qualifica di pericolosità di un'attività dipende, quindi, da una valutazione empirica relativa alla quantità di pericolo che la connota. Si riscontra un primo indice rilevatore della pericolosità così intesa quando dall'esercizio dell'attività derivi un'elevata probabilità o una notevole potenzialità dannosa, considerate in relazione al criterio della normalità media e rilevate attraverso dati statistici ed elementi tecnici, e di comune esperienza. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione affermando che "la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., con conseguente responsabilità dell'esercente salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" (Cass. civ. sez. III, 15.05.2007, n. 11193). Ne deriva che, una volta dimostrata la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra questo e l'attività esercitata, grava su chi esercita tale attività l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele tecniche e organizzative atte a prevenire il danno medesimo.

Sempre ai sensi dell'art. 2050 c.c., la responsabilità dell'esercente è presunta. Unico onere che si configura in capo al danneggiato è quello di dimostrare il solo nesso causale tra l'evento e il danno. Grava, invece, sull'esercente l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative. La giurisprudenza interpreta tale requisito in senso stringente: non è sufficiente provare una diligenza generica, ma occorre dimostrare l'adozione di cautele concrete, adeguate e tecnicamente avanzate, tali da garantire il massimo livello di sicurezza esigibile. In particolare, l'onere probatorio si articola in una duplice dimensione: da un lato, una prova negativa, consistente nell'assenza di violazioni di norme o regole di prudenza; dall'altro, una prova positiva, rappresentata dall'adozione di tutte le misure tecniche disponibili, anche solo astrattamente applicabili al momento dei fatti. Ne deriva una forma di responsabilità di natura oggettiva, che bilancia tra l'esercizio di attività rischiose e la tutela dei terzi.

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