Responsabilità del direttore dei lavori per omessa vigilanza
Cass. civ., sez. II, sent. 4 novembre 2025, n. 29167
Massima: Qualora il direttore dei lavori abbia assunto un ruolo attivo non soltanto formale nella conduzione dell'esecuzione dei lavori — determinando direttamente scelte progettuali, modalità esecutive, criteri operativi o controlli — la sua responsabilità non può essere esonerata dal richiamo generico alla "funzione di supervisione" o "coordinamento" affidatagli contrattualmente; al contrario, egli è tenuto a esercitare una diligenza tecnica concreta, mediante un controllo operativo effettivo sull'andamento dei lavori, così da intervenire tempestivamente in caso di deviazioni dal progetto, di inadeguatezza delle modalità esecutive o di mancato rispetto delle prescrizioni di legge o tecniche,
A cura di Dott.ssa Linda Vallardi
La sentenza della Corte di Cassazione n. 29167/2025 offre un significativo chiarimento sulla portata degli obblighi del direttore dei lavori, riaffermando la natura tecnica e sostanziale della sua funzione di controllo e non il semplice ruolo formale di rappresentanza del committente.
Partendo da una vicenda in cui l'opera realizzata presentava gravi difetti a distanza di pochi anni dalla conclusione, la Corte ha confermato la responsabilità solidale del direttore dei lavori con l'impresa appaltatrice, nonostante egli non avesse preso parte all'esecuzione materiale.
La decisione si fonda sulla diligenza qualificata richiesta al professionista ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c. e sul principio della culpa in vigilando, in relazione ai doveri di controllo discendenti dal d.P.R. 380/2001 e dall'art. 1669 c.c.
La Corte ribadisce che, pur trattandosi di obbligazione di mezzi, il direttore dei lavori deve attivarsi in modo effettivo, continuativo e documentato, verificando la conformità dell'esecuzione, la qualità dei materiali e segnalando tempestivamente le difformità al committente.
L'assenza di prove relative all'attività di vigilanza costituisce di per sé elemento idoneo a fondare la responsabilità.
La pronuncia, in linea con recenti arresti giurisprudenziali, richiama i professionisti a un approccio operativo strutturato, fondato su controlli periodici, tracciabilità delle attività e tempestiva comunicazione delle criticità.
Essa contribuisce a consolidare la visione del direttore dei lavori come garante tecnico dell'opera, la cui responsabilità non dipende dalla mera presenza in cantiere, ma dalla capacità di prevenire e neutralizzare l'errore costruttivo.
Tale responsabilità si dovrebbe attuare attraverso un'adeguata progettazione esecutiva e una consapevole presenza in cantiere.
