Responsabilità sanitaria e legge Gelli-Bianco: il diritto del medico di chiamare in causa l’assicuratore

28.02.2026

Corte Cost., 20 ottobre 2025, n. 170

Massime: 

1) È da ritenersi costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista per i medici "strutturati" (art. 10, comma 1, terzo periodo, legge n. 24 del 2017), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato;

2) È dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista per i medici liberi professionisti l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. 

A cura di Dott.ssa Carlotta Braghin

È legittimo per il medico imputato, nei casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco, chiedere la citazione in giudizio dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria. Questo è quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170, depositata il 25 novembre 2025, in materia di responsabilità medica, con cui è stato dichiarato illegittimo l'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al medico imputato di procedere in tal senso.

Nel caso di specie, la questione portata all'attenzione della Corte era stata sollevata con ordinanza dal giudice del dibattimento del Tribunale di Verona – sezione penale – a fronte della richiesta di un dirigente medico "strutturato" di poter citare in giudizio, quale responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura ospedaliera presso cui prestava servizio come dipendente a tempo indeterminato. Istanza che, peraltro, era già stata avanzata in sede di udienza preliminare. L'imputazione contestata al sanitario riguardava i reati di cui agli artt. 589 e 590-sexies cod. pen.

Il giudice rimettente aveva infatti ritenuto che l'art. 83 cod. proc. pen. violasse l'art. 3 Cost. alla luce di un'ingiustificata disparità di trattamento tra il medico imputato in sede penale e il medico convenuto in sede civile. Al primo, infatti, la norma censurata impediva di chiamare in giudizio l'assicuratore della struttura quale responsabile civile a fronte di un'azione risarcitoria; al contrario, al convenuto in sede civile, a parità di azione risarcitoria, ciò era consentito.

«In ordine alla non manifesta infondatezza – scrive il giudice a quo – […] osserva come ricorrano gli stessi requisiti che hanno condotto alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione di veicoli a motore e dall'attività venatoria».

Ad orientare la Corte costituzionale nel ritenere fondata la questione sono state anche le precedenti pronunce giurisprudenziali, quali le sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022.

In particolare, la sentenza n. 112 del 1998 aveva evidenziato due profili: la presenza in giudizio dell'assicuratore, nelle vesti di responsabile civile a fronte di una richiesta risarcitoria del danneggiato, intesa sia come ipotesi di litisconsorzio necessario sia come possibilità per l'assicurato di essere manlevato dalle pretese risarcitorie.

Alla luce di ciò, la Corte costituzionale ha accostato all'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge Gelli-Bianco una funzione "plurima" di garanzia, in quanto non solo volta a tutelare e risarcire la vittima, ossia il paziente danneggiato, ma anche i medici, i quali hanno diritto ad essere manlevati dalle richieste risarcitorie della parte civile.

Altro aspetto da considerare è l'assicurazione del sanitario quale strumento per contrastare la medicina difensiva.

Tenendo conto delle considerazioni fin qui svolte, relative alla disparità di trattamento tra medico imputato in sede penale e medico convenuto in sede civile, la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge Gelli-Bianco, relativo ai medici che esercitano l'attività in regime libero-professionale. Anche in questo caso, oltre a sottolineare la duplice funzione di garanzia dell'assicurazione, i giudici hanno ritenuto necessario evitare «disarmonie nel sistema né ingiustificate disparità di trattamento tra medici strutturati e medici liberi professionisti».