Responsabilità patrimoniale e patrimoni destinati
In diritto il patrimonio si intende quale complesso unitario di situazioni giuridiche di cui è titolare un unico soggetto di diritto, sia esso persona fisica o giuridica.
La possibilità di separare una parte dei beni facenti parte del proprio patrimonio per vincolarli a destinazioni particolari è una tematica che si intreccia con numerose problematiche nel nostro ordinamento, prima fra tutte quella del principio generale di unicità della responsabilità patrimoniale.
L'art. 2740 c.c. rappresenta la fonte da cui si ricava questo principio in base al quale ogni persona risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Il secondo comma del medesimo articolo consente, però, una deroga a questa regola ammettendo la possibilità per un soggetto di limitare la propria responsabilità patrimoniale nei casi previsti dalla legge.
Il fenomeno più antico di destinazione patrimoniale riguarda la costituzione di una persona giuridica, attraverso la quale, realizzandosi un'alterità soggettiva tra ente e persona fisica, si poteva creare un patrimonio autonomo che producesse l'effetto di limitare la responsabilità personale per le obbligazioni contratte a favore dell'ente stesso.
Se originariamente, al fine di limitare la propria responsabilità patrimoniale, si tendeva ad utilizzare solo il fenomeno dello sdoppiamento soggettivo, ad oggi numerosi istituti di destinazione presenti sia nel Codice civile, che nelle leggi speciali, mirano al medesimo scopo, permettendo di scindere il proprio patrimonio in più parti, senza la necessità di creare un nuovo soggetto giuridico.
Nell'ambito dei negozi di destinazioni possiamo distinguere, quindi, i patrimoni autonomi, i patrimoni separati e i patrimoni segregati.
La creazione di una persona giuridica dà vita alla creazione di un patrimonio autonomo rispetto a quello delle persone fisiche che ne fanno parte (associati, amministratori, fondatori ecc).
Tale autonomia può essere perfetta o imperfetta a seconda che l'ente abbia o meno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.
Mentre l'autonomia patrimoniale perfetta permette di isolare le vicende del patrimonio dell'ente riconosciuto o della società da quelle del patrimonio personale dei suoi membri, con l'autonomia patrimoniale imperfetta, tipica delle società di persone e degli enti non riconosciuti, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali.
Il patrimonio separato si differenzia, invece, dal patrimonio autonomo, in quanto consiste nella separazione di una parte del patrimonio di un soggetto allo scopo di destinarla ad assolvere una determinata funzione.
Tale separazione è sempre imperfetta in quanto c'è comunicabilità tra i due patrimoni e i creditori del patrimonio separato potranno, entro certi limiti e a certe condizioni, rivalersi anche sul patrimonio generale del disponente, cosa che non è consentita, invece, in caso di autonomia perfetta per i creditori della persona giuridica.
In materia di famiglia un esempio di patrimonio separato si ha con l'istituto del fondo patrimoniale, sancito dagli artt. 167 c.c. e ss, che riconoscono la possibilità per i coniugi, o per un terzo mediante testamento, di costituire con atto pubblico un fondo allo lo scopo di vincolare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, ai bisogni della famiglia.
In tal caso, l'art. 170 c.c., specifica che i creditori personali di uno dei coniugi, o coloro che erano a conoscenza dell'estraneità ai bisogni familiari dell'obbligazione contratta, non possono rivalersi sui beni del fondo patrimoniale, al contrario, i creditori separati possono rivalersi sui patrimoni personali in caso di incapienza del fondo.
Una situazione analoga si configura in ambito successorio nell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ex art. 470 c.c. (figura che ci riserviamo di trattare in un apposito articolo); l'effetto di tale accettazione è proprio quello di mantenere separato il patrimonio del de cuius da quello del singolo erede, per evitare, da un lato, che i creditori dell'eredità possano aggredire anche il patrimonio personale dell'erede, e dall'altro, garantire a questi ultimi di soddisfarsi con preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell'erede.
Si distingue poi dal patrimonio separato il patrimonio segregato, caratterizzato dal completo isolamento rispetto al resto del patrimonio dello stesso soggetto, cosicché, pur in assenza della creazione di un nuovo soggetto giuridico, viene a configurarsi una sorta di autonomia patrimoniale perfetta. Un esempio di patrimonio segregato è il Trust, istituto di origine anglosassone.
Anche in ambito societario si è riconosciuta la possibilità di creare patrimoni separati; il Dlgs. 6/2003 ha introdotto nel Codice civile la Sezione XI, che consente alle società con personalità giuridica di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Gli artt. 2447 bis e seguenti disciplinano compiutamente l'istituto prevedendone dettagliatamente il regime di costituzione e di pubblicità, nonché i diritti dei creditori.
Dalla lettura di tale disciplina si ricava che per patrimonio destinato deve intendersi quel complesso di beni e rapporti giuridici che vengono vincolati da parte dell'ente ad uno specifico affare.
La possibilità di sdoppiare il patrimonio senza ricorrere alla duplicazione soggettiva è sottoposta a limiti e a condizioni in ragione dell'incidenza su principi fondamentali dell'ordinamento, primo tra tutti quello previsto dall'art. 2740 c.c. a tutela delle ragioni creditorie.
I beni oggetto del vincolo di destinazione, come dicevamo, sono sottratti alla garanzia patrimoniale generica prevista da tale norma, da qui la necessità di verificare la meritevolezza dell'interesse che le parti perseguono attraverso la creazione di negozi di destinazione fuori dai casi previsti dalla legge.
Il dibattito sull'ammissibilità o meno di negozi di destinazione atipici è collegato anche all'interpretazione del principio di unicità della garanzia patrimoniale come assoluto ovvero come relativo.
In passato si riteneva di attribuire all'art. 2740 c.c. carattere assoluto per cui si ritenevano inammissibili gli atti volti a sottrarre uno o più beni alla garanzia patrimoniale generica dei creditori.
La portata sostanzialmente dogmatica di quest'impostazione ha cominciato a venire meno col tempo proprio con l'introduzione da parte del legislatore di istituti tipici come quelli sopra richiamati finalizzati a destinare alcuni beni ad un determinato scopo in base a precise condizioni.
L'introduzione dell'art. 2645 ter c.c. ha aperto alla possibilità per i privati di realizzare destinazioni di beni anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla legge.
Tale norma, infatti, riconosce la possibilità di trascrivere e per l'effetto rendere opponibile ai terzi, atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persona con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.
Avv. Giulia Solenni