Responsabilità penale del legale rappresentante in caso di omesso versamento Iva della società

17.06.2023

Cass. Pen. Sez. III, 30 marzo 2023, n. 13319

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La Terza Sezione Penale, in punto di individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, ha affermato, in conformità con la giurisprudenza di legittimità civile, che la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa, con l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2383, comma quarto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Con la sentenza n. 13319 del 7 marzo 2023, depositata il 30 marzo 2023, la Terza Sezione Penale ha ribadito il momento a partire dal quale un soggetto, legale rappresentante di una società, possa ritenersi responsabile di eventuali reati commessi tramite la persona giuridica stessa.

La vicenda trae origine dalla conferma in sede di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, da rinvenire presso la società (…) o in subordine per equivalente nei confronti del legale rappresentante (…) indagato dello stesso reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della suddetta società, omesso di versare l'imposta dichiarata con Modello IVA (…), relativo all'anno (…), per un importo (…) superiore ad € 250.000.

La difesa dell'indagato, tra gli altri motivi di ricorso, ha lamentato l'erronea identificazione del legale rappresentante come soggetto attivo del reato nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale. Secondo i ricorrenti, infatti, alla data in cui avrebbe dovuto avvenire il versamento dell'Iva ai sensi dell'art. 10ter cit., "il ricorrente non avrebbe ricoperto la carica di amministratore della società (…), come emergerebbe dalla visura camerale in atti, secondo cui la presentazione della carica di amministratore del ricorrente sarebbe avvenuta soltanto in data successiva (…), con iscrizione nel Registro delle Imprese (…) cinque giorni dopo, a norma dell'art. 2383 cod. civ.

"Alla data di commissione del reato, il ricorrente sarebbe stato solo nominato alla carica di amministratore, con mero atto interno alla società. Senza l'iscrizione di tale nomina nel Registro delle Imprese lo stesso non avrebbe potuto provvedere al versamento dell'IVA, di talché l'incombenza in questione ricadrebbe sul precedente amministratore, (…), firmatario della dichiarazione IVA.

Soltanto a seguito dell'iscrizione il ricorrente avrebbe potuto operare sul conto corrente della società, sul quale avrebbe dovuto addebitarsi il pagamento del modello F24 relativo all'imposta evasa. La sola nomina non consentirebbe detta operatività, in quanto gli istituti bancari richiederebbero l'iscrizione nel Registro delle Imprese, da dimostrarsi con visura camerale, e non sarebbe sufficiente la comunicazione alla banca del cambio di amministratore, in quanto l'opponibilità ai terzi discenderebbe dall'iscrizione ex art. 2383 cod. civ.".

Trattandosi di reato proprio, la fattispecie ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 dovrebbe imputarsi unicamente al legale rappresentante pro tempore alla data di commissione del reato, (…) quindi non anche al ricorrente.

1.1. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto infondato tale motivo di ricorso confermando "l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui la qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la quale ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.

1.1.1. Ciò emerge dal disposto dell'art. 2193 cod. civ., che testualmente prevede l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione, nonché dalla disciplina di cui all'art. 2384, comma 2, cod. civ., secondo cui l'iscrizione e funzionale non all'acquisto dei poteri di rappresentanza, ma a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi.

1.1.2. Anche la giurisprudenza civile è concorde nel ritenere che il potere di rappresentanza degli amministratori derivi esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina, avendo al riguardo l'iscrizione degli atti riguardanti la società, efficacia dichiarativa e non costitutiva (Sez. 3 civile, n. 4173 del 12/04/1995, Rv. 491749-01).[1]

1.1.3. Nel caso in esame, il ricorrente non contestava che la propria nomina ad amministratore legale della società (…) fosse avvenuta in data antecedente (…) alla data di commissione del reato. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'acquisto della qualità di soggetto attivo del reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, dell'iscrizione della predetta nomina nel Registro delle Imprese.

"Diversamente opinando, come correttamente ritenuto dal Tribunale, in assenza di elementi idonei a giustificare il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di iscrizione ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la sanzione penale sarebbe rimessa alla disponibilità dell'amministratore nominato, il quale, come nel caso in esame, potrebbe procedere all'iscrizione a più di un anno di distanza dalla nomina, andando esente da responsabilità penale."

1.1.4. Parimenti veniva ritenuto generico l'argomento sulla pretesa impossibilità di agire sul conto corrente intestato alla società in assenza di iscrizione della nomina, perché (…) contrario all'art. 2384, comma 1, cod. civ., il quale definisce «generale» il potere di rappresentanza conseguente alla mera nomina e all'instaurazione del rapporto organico.

1.1.5. Affermata la sussistenza in capo al ricorrente della qualità di soggetto attivo del reato, la Terza Sezione ha ribadito testualmente l'orientamento secondo cui "risponde del reato in questione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere ii previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 20188 del 12/02/2021, Giannotti, Rv. 281340-01, in motivazione)".

In conclusione, ai fini della responsabilità penale del legale rappresentante societario, ritenendo rilevante per l'assunzione della qualifica il momento della nomina e non quello della iscrizione nel registro delle imprese (avente mera efficacia dichiarativa e non costitutiva), la Cassazione ha ribadito un onere di controllo contabile sugli adempimenti fiscali in capo al suddetto sin dal giorno del passaggio delle consegne ai sensi dell'art. 2383 comma 1 c.c.

Dott.ssa Chiara Battistoni

[1] Cfr. sulla natura dichiarativa e non costitutiva dell'iscrizione della revoca dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e contestuale nomina di un nuovo amministratore anche Sez. 1, Ordinanza n. 30542 del 26/11/2018, Rv. 651881 - 01.

Sez. 1 civile, n. 14592 del 09/05/2022, Rv. 664767-01, inoltre, ha affermato che il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, nasce con la sola accettazione della nomina, la quale «può essere anche tacita, né dipende in sé dall'adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall'art. 2383, comma 4, c.c.».