Cosa si intende con “restituzione in termini”?

21.10.2025

A cura di Avv. Laura Giusti

La restituzione in termini è uno strumento di carattere eccezionale, che riassegna alle parti la possibilità di esercitare un potere che si era estinto per decadenza.

Esistono due tipologie di restituzione in termini:

1) restituzione generica: permette la restituzione in termini, purché sia provato che l'interessato non ha potuto osservarli per caso fortuito o forza maggiore. L'art. 175 bis c.p.p., rubricato "Malfunzionamento dei sistemi informatici", descrive le tipologie dei malfunzionamenti informatici e al comma 5 viene prevista, tramite rinvio all'art. 175 c.p.p., una causa di restituzione generica in termini. Segnatamente, se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., scade un termine previsto a pena di decadenza, il PM, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto;

2) restituzione specifica: è previsto nei confronti dell'imputato giudicato in assenza e nel caso di emissione del decreto penale di condanna. Infatti, se è stato emesso decreto penale di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato ad impugnare. Invece, l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

La richiesta di restituzione generica deve essere presentata al Giudice entro 10 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine per la richiesta di restituzione specifica è di 30 giorni. Il Giudice si pronuncia con ordinanza.