Ex revisione europea e istituto di cui all’art. 628-bis c.p.p.: rimedi che si affiancano o che si sostituiscono?
Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2025, n. 37851
Massima: A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 628-bis cod. proc. pen., non residuano spazi di applicazione per la cd. "revisione europea" disciplinata dall'art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione.
A cura di Dott. Marco Misiti
Con sentenza del 20 novembre 2025, n. 37851, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato il tema concernente i rapporti tra la vecchia revisione europea di cui all'art. 630 c.p.p. e l'istituto di nuovo conio previsto dall'art. 628-bis c.p.p., rubricato "Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali".
In particolare, il ricorrente aveva presentato richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., per come integrato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, al fine di beneficiare degli effetti di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo pronunciata non nei confronti dello stesso, quale diretto ricorrente, ma in qualità di soggetto che versava in condizioni analoghe. Secondo l'impostazione seguita dal ricorrente, con l'introduzione del nuovo mezzo di impugnazione straordinaria a opera dell'art. 36 del D.Lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia) non sarebbe stata affatto disposta l'abrogazione della precedente revisione europea e, pertanto, si potrebbe attualmente esperire quest'ultimo rimedio tutte le volte in cui manchi la legittimazione ad avvalersi dell'istituto di cui all'art. 628-bis c.p.p.
La Suprema Corte ha però optato per una diversa ricostruzione, ritenendo il ricorso per cassazione inammissibile per argomentazioni di carattere logico e sistematico. Innanzitutto, il giudice di legittimità si è premurato di riscostruire l'armamentario rimediale antecedente alla Riforma Cartabia, per il soggetto condannato in via definitiva, nel caso di violazione accertata con una sentenza della Corte di Strasburgo.
Anzitutto, la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della relativa Corte europea.
Il mezzo di impugnazione così introdotto prevedeva che l'unico soggetto legittimato ad esperirlo fosse il ricorrente alla Corte di Strasburgo, e non anche terzi soggetti che versassero in condizione analoga (i cd. fratelli minori). Solo a determinate condizioni venne riconosciuta la possibilità anche a costoro di avvalersi degli effetti della pronuncia della Corte sovranazionale: quest'ultima deve aver accertato un problema strutturale di incompatibilità tra la normativa nazionale e quella convenzionale o in caso di cosiddetta sentenza pilota. In tale casistica, lo strumento individuato dalla giurisprudenza italiana in favore del terzo condannato che non ha proposto ricorso alla Corte di Strasburgo è l'incidente di esecuzione ex artt. 666 e 670 c.p.p.
L'impianto rimediale così congeniato è stato riformato con il D.Lgs. n. 150/2022, a seguito della introduzione del nuovo rimedio di cui all'art. 628-bis c.p.p. In particolare, il soggetto condannato, destinatario di una sentenza con la quale è stata integrata una violazione della normativa convenzionale accertata con sentenza della Corte di Strasburgo emessa su ricorso dello stesso condannato, deve presentare richiesta alla Corte di cassazione, la quale revoca la sentenza di condanna, dispone la riapertura del processo o adotta i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli.
Nel caso in esame, la Sesta Sezione ha affermato che l'esplicito riferimento al solo soggetto ricorrente alla Corte di Strasburgo esclude la possibilità per i terzi di esperire il rimedio di cui all'art. 628-bis c.p.p. Inoltre, la Relazione illustrativa alla Riforma Cartabia prevede espressamente la volontà di sostituire il mezzo di impugnazione della revisione europea introdotto in via giurisprudenziale e, pertanto, tale rimedio risulta abrogato da quello di nuovo conio.
Di conseguenza, allo stato attuale, tenuto altresì conto dell'avvenuta abrogazione della revisione europea, al soggetto terzo condannato in via definitiva che non abbia presentato ricorso alla Corte di Strasburgo non è consentito di esperire il rimedio di cui all'art. 628-bis c.p.p. né quello della vecchia revisione europea.
