Sulla revoca dell’amministratore di condominio
Trib. Vasto, 12 novembre 2022
Le modalità attraverso le quali si procede alla revoca ordinaria dell'amministratore di condominio trovano la loro disciplina all'interno del nostro codice civile.
Tuttavia, è possibile che in tal senso - ove ne ricorrano i presupposti - possa attivarsi una procedura in via giudiziale. Ciò è quanto accaduto nella vicenda che si è conclusa con la pronuncia del Tribunale di Vasto dello scorso 12 novembre 2022.
Nella specie, il fatto si è originato dal ricorso presentato da alcuni condomini con l'intento di revocare il mandato conferito all'amministratore, a causa di gravi irregolarità poste in essere dallo stesso.
In particolare, questi lamentavano, tra le diverse doglianze, la carenza dei requisiti necessari - previsti dalla L. 220/2012 - per l'esercizio dell'attività de quo. Innanzitutto il collegio giudicante ha sottolineato la sua competenza ad intervenire nella questione qui in esame, nonostante la mancata convocazione dell'assemblea. Ciò perché la sua indizione, statuita dall'art. 1129 co. 11 c.c., è prevista come atto preliminare alla revoca giudiziale esclusivamente nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali nella gestione del condominio od in caso di inottemperanza di quanto disposto dal numero 3) del comma 12. Ancora, essendo le condizioni di procedibilità tassative e quindi avulse dal sistema di applicazione analogica non è doveroso procedere alla previa convocazione assembleare per fattispecie differenti da quelle previste.
Inoltre, uno dei punti centrali del decisum è, senza dubbio, la possibilità di revocare la suddetta figura nel momento in cui questa non abbia adempiuto all'attività di formazione propedeutica all'esercizio della stessa.
Nella specie, il collegio statuisce l'accoglimento della doglianza in merito all'assenza dei requisiti in capo all'amministratore. Infatti, l'art. 71 bis disp. att. c.c. prevede che quest'ultimo debba essere in possesso dei titoli indicati dal sopracitato articolo; fra cui quello di aver frequentato un corso di formazione iniziale nonchè periodica in materia di amministrazione condominiale. Tuttavia, lo svolgimento dell'attività de quo è consentito - anche in assenza di una specifica formazione - solo nel caso in cui il soggetto abbia svolto tali mansioni per almeno un anno nell'arco di tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della L. n. 220/12.
Nel caso de quo l'amministratore, oltre a non aver prodotto idonea documentazione in merito alla pregressa attività lavorativa, non aveva neppure fornito attestazioni circa la formazione periodica. In questo contesto, il Tribunale ha dunque precisato che tali violazioni sono già di per sé idonee e sufficienti a determinare la revoca dalla carica di amministratore di condominio; in ciò mostrandosi in linea con l'opinione della giurisprudenza di merito maggioritaria.