Come valutare la “riappacificazione” tra imputato e vittima in caso di delitti contro la famiglia

07.02.2026

Cass. Pen., Sez. VI, 14 gennaio 2026, n. 1577

Massima: Certamente non è infrequente che, per le dinamiche della relazione abusante e per lo stato di soggezione in cui versa la persona offesa, il riavvicinamento sia esso stesso effetto di una manipolazione. Non è, ovviamente, una condizione esclusiva dei delitti di violenza di genere, essendo una evenienza possibile in relazione a tutti i reati, tanto che, a taluni fini, il legislatore ne ha disciplinato i possibili effetti

A cura di Dott.ssa Gemma Colarieti

In tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, la Cassazione Penale, Sez. VI, 14 gennaio 2026, n. 1577, ha affermato che, ai fini dell'individuazione delle esigenze cautelari, la "riappacificazione", ossia la ripresa dei rapporti tra vittima e imputato maltrattante, non può essere univocamente intesa alla stregua di una massima di esperienza, dunque non è necessariamente dimostrativa di una perdurante esposizione della persona offesa alla condotta abusante, ma dev'essere valutata, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, in base al caso concreto.

«Certamente non è infrequente che, per le dinamiche della relazione abusante e per lo stato di soggezione in cui versa la persona offesa, il riavvicinamento sia esso stesso effetto di una manipolazione. Non è, ovviamente, una condizione esclusiva dei delitti di violenza di genere, essendo una evenienza possibile in relazione a tutti i reati, tanto che, a taluni fini, il legislatore ne ha disciplinato i possibili effetti».

Questo orientamento, d'altronde, è in linea con la normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, oltre che con l'elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.

Diversamente argomentando – conclude la sentenza – «si introdurrebbe una sorta di prova legale e, con una irragionevole semplificazione, ci si sottrarrebbe alle generali regole in materia di valutazione delle prove. Ciò che l'esperienza insegna, per questo caso, è proprio il contrario, ossia che si tratta di situazioni che meritano attenta valutazione in quanto possibile traccia di condizioni opposte, che vanno dalla grave e perdurante vittimizzazione alla falsità delle accuse, per quanto possa essere indiscutibilmente frequente il primo caso, quando la vittima, più spesso donna, sia costretta dalle sue condizioni di vita ad accettare pressioni e condizioni umilianti».