Acquisto di merce contraffatta online: ricettazione o incauto acquisto?

25.03.2026

A cura di Avv. Emilia Elefante

L'avvento dell' e-commerce ha ingenerato un fenomeno sociale del tutto inedito tale da indurre i consumatori ad abbandonare l'acquisto nei negozi fisici, prediligendo i siti on-line, più comodi ed immediati.

In realtà, si badi che non sempre ciò che viene offerto sulle piattaforme online corrisponde alle descrizioni indicate, considerato il dilagare di prodotti contraffatti, presentati come autentici e venduti a prezzi vantaggiosi o di prodotti di dubbia provenienza, che espongono l'incauto acquirente a conseguenze di rilievo penale.

In tali circostanze occorre, laddove ci si ritrovi coinvolti in vicende giudiziarie, appurare se venga in rilievo il reato di ricettazione o la contravvenzione di incauto acquisto, considerata la differenza in ottica sanzionatoria che ne potrebbe derivare.

Preliminarmente, occorre chiarire che il presupposto tanto della ricettazione quanto dell'incauto acquisto è la provenienza delittuosa del bene, che deve essere conosciuta dal soggetto agente affinché possa risponderne penalmente.

Il quesito da cui partire è il seguente: la conoscenza della provenienza delittuosa del bene che ci si appresta ad acquistare, ricevere od occultare presuppone una piena contezza da parte dell' agente o può configurarsi come un mero sospetto?

La risposta a tale quesito, richiederebbe o la possibilità di configurare una responsabilità per ricettazione a titolo di dolo eventuale, ove è stato accettato il rischio della provenienza delittuosa del bene, oppure, aderendo ad una soluzione più garantista, una responsabilità per incauto acquisto.

L'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, sul punto, ritiene ormai consolidato che il dolo eventuale sia ravvisabile quando la situazione fattuale sia tale da far ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, bensì una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata avesse una provenienza illecita.

In particolare, è stato più volte affermato che la differenza sostanziale tra il reato di ricettazione e quello di acquisto di cose di sospetta provenienza si individua proprio nell' elemento soggettivo, ravvisabile quanto alla ricettazione nella certezza della provenienza illecita e quanto all'incauto acquisto nel mero sospetto.

Giova evidenziare sul punto, che l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p. punisce la condotta di colui che per colpa non adopera la dovuta diligenza nel verificare la provenienza della res quando ci sia motivo di sospetto: si deduce pertanto, che ogni qualvolta in cui l'acquirente si trovi in una situazione idonea a far ingenerare un sospetto circa la provenienza del bene, e per negligenza non compia i dovuti accertamenti, si integri la fattispecie di incauto acquisto.

Il fulcro della questione deve senza dubbio rinvenirsi nel fatto che una parte della dottrina in passato escludesse che per il reato di ricettazione potesse ritenersi compatibile il dolo eventuale, nonostante si sia costruito costruito il dolo in relazione ai reati di evento e debba essere connotato, in relazione alla ricettazione, rispetto al presupposto del reato, ossia rispetto a qualcosa avvenuto prima, in cui l'agente non ha svolto alcun ruolo.

A tale impostazione si sono contrapposte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tramite l'affermazione della compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione, trattandosi di un atteggiamento che si riferisce ad una situazione già esistente al momento dell'azione e non già all'evento, il quale afferisce ad una situazione futura, che potrà derivare dalla condotta dell'agente.

E quindi, se si ammettesse tale compatibilità, come andrebbe tracciato il discrimine tra il reato di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto?

La risposta può essere rinvenuta nell'accezione di sospetto, che non è un sospetto psicologico, ma una situazione oggettiva legata alla circostanza di tempo e di modo, percepibile esteriormente.

Se ne desume, pertanto, che l'acquirente, che di fronte all'offerta di un prodotto apparentemente di marca, considerate le circostanze e le spiegazioni di chi glielo offre, si rappresenti la probabilità che sia di origine delittuosa, anche se non ha la certezza, e tuttavia non rinunci all'acquisto, perchè il suo interesse per il prodotto è tale che lo acquisterebbe anche se sapesse della sua provenienza illecita, non agisce incautamente, poichè ha la lucida consapevolezza di dare soddisfazione al proprio interesse, nonostante tutto.

Ciò che è richiesto è un quid pluris ossia che l'acquirente, non limitandosi, per mancanza di diligenza, a non verificare la provenienza del bene, in presenza di dati di fatto inequivocabili, accetti il rischio di fronte ad una concreta possibilità di una tale provenienza, ossia si rappresenti tale possibilità, desumendosi tale atteggiamento psicologico anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della res, rivelatrice della volontà di occultamento.

Pertanto, in conclusione, l'acquirente che, acquistando un prodotto rispetto al quale si configuri una situazione fattuale, tale per cui sia desumibile la provenienza delittuosa del bene, dato il prezzo vantaggioso, le qualità del venditore e le spiegazioni che vengono fornite circa la sua origine, si ritrovi a dover scegliere tra l'agire e il non agire e nonostante ciò, profittando della convenienza di quanto gli si prospetti, decida comunque di agire, sarà chiamato a rispondere a titolo di ricettazione.

Orbene, ciò detto, si resta in attesa che la giurisprudenza di merito futura possa elaborare più compiutamente una responsabilità per ricettazione a titolo di dolo eventuale, scevra da presunzioni di colpevolezza e che possa descrivere l'atteggiamento psicologico del soggetto e giustificare il trattamento sanzionatorio più severo rispetto ad un'imputazione per incauto acquisto.     

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