Se dopo la separazione mi riconcilio con il mio ex coniuge, cosa accade?

22.01.2026

A cura di Avv. Martina Carosi

Se, dopo la separazione, i coniugi tornano a vivere insieme ricostruendo, di comune accordo, una reale comunione di vita familiare, la separazione perde ogni effetto giuridico e non è più possibile procedere con il divorzio, a norma dell'art.157 c.c..

A tal proposito, infatti, rileva anzitutto la differenza tra separazione e divorzio: il primo provoca la cessazione del dovere di coabitazione, mentre il secondo pone fine al vincolo matrimoniale.

A seguito della separazione i coniugi possono, quindi, smettere di vivere insieme pur restando intatti alcuni obblighi e doveri, quale quello di assistenza materiale e la collaborazione nell'interesse della famiglia, anche in presenza di nuove relazioni.

Ciò premesso, non è affatto detto che dalla separazione debba derivare, necessariamente, il divorzio. Può, infatti, accadere che due coniugi riscoprano il proprio rapporto e decidano di rifrequentarsi, dando luogo ad una vera e propria riconciliazione.

Questo comporta diverse conseguenze: riprendono regolarmente tutti i diritti e doveri coniugali (fedeltà, convivenza, collaborazione); decadono i provvedimenti del giudice e gli accordi economici, incluso l'assegno di mantenimento; inoltre, viene ripristinata la comunione dei beni, se era in vigore e non è più possibile chiedere il divorzio senza avviare una nuova separazione.

Affinché si possa parlare di riconciliazione, però, la ripresa della convivenza deve essere stabile e autentica, non occasionale. Elementi indicativi sono, ad esempio, la residenza comune, una normale vita di coppia, vacanze insieme, rapporti condivisi con familiari, amici e figli.
La coppia può esprimere la propria volontà alla riconciliazione in due modi:

  • Espressa: si realizza mediante una dichiarazione formale attraverso l'iscrizione nel registro dello stato civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio o dove il matrimonio è stato trascritto, come previsto dall'art. 63, comma 1, lettera g, del DPR 396/2000 con cui i coniugi manifestano la volontà di ricostituire l'unione matrimoniale.
  • Tacita: si manifesta con comportamenti non equivoci che non sono in grado di ricondurre allo stato della separazione.

La predetta riconciliazione, comunque, non impedisce una futura separazione: la coppia avrà, infatti, facoltà di separarsi in qualsiasi momento.