Il ricorso per Cassazione nel procedimento penale

04.06.2025

A cura di Avv. Laura Giusti

La Cassazione ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. La cognizione della Corte è limitata solo ai vizi di legittimità, contemplati ex artt. 606 e 609 c.p.p.

Sono provvedimenti ricorribili in Cassazione:

  • sentenze di appello e quelle di primo grado non appellabili;
  • sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare;
  • sentenze predibattimentali;
  • sentenza di condanna rito abbreviato;
  • provvedimenti abnormi;
  • decreto di archiviazione emesso senza avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta;
  • ordinanza di archiviazione;
  • provvedimenti in tema di libertà personale;
  • ordinanza di convalida dell'arresto.

Il decreto penale di condanna, invece, è ricorribile per cassazione solo da parte del PM.

Il ricorso è ammesso solo per cinque motivi, ossia.

a) esercizio da parte del Giudice, di potestà riservate ad altri poteri;

b) violazione della legge penale;

c) violazione delle norme processuali penali;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne abbia fatto richiesta, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale;

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, desumibile non solo dal testo del provvedimento, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

Possono proporre ricorso per Cassazione:

- Imputato;

- il difensore;

- il PM;

- il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

- la parte civile;

- il responsabile civile.

L'imputato e il suo difensore possono impugnare qualsiasi tipologia di sentenza, tuttavia nei casi di proscioglimento, l'impugnazione deve essere sorretta da uno specifico interesse.

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 103/2017, l'imputato poteva proporre ricorso anche personalmente. A seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Orlando, anche l'imputato, al pari delle parti, può proporre ricorso per Cassazione solo a mezzo di un difensore, iscritto nell'Albo speciale della Cassazione.

Se il Giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto dal PM, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p. (ossia esercizio da parte del Giudice di potestà riservate ad altri poteri, violazione della legge penale o violazione della legge processuale).

Il procedimento di fronte alla Corte di Cassazione si svolge nel seguente modo: il Presidente della Corte, assegna la trattazione del gravame ad una sezione singola, composta da cinque Magistrati, individuata secondo criteri predeterminati oppure alle Sezioni Unite, composte da nove Magistrati. Queste ultime sono investite del gravame solo se le questioni proposte sono di speciale rilevanza o se tra le singole sezioni vi è contrasto di giurisprudenza.

La trattazione dei ricorsi davanti alla Cassazione avviene con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata.

La Corte di cassazione, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, può disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata.

Gli adempimenti procedurali in tale giudizio sono. avviso ai difensori della data di udienza e del tipo di rito; diritto di presentare motivi aggiunti, in numero di copie sufficienti per tutte le altre parti, diritto di presentare memorie scritte; diritto di nominare un difensore d'ufficio per l'imputato.

Le sentenze a chiusura del giudizio di Cassazione sono:

1. sentenza che dichiara inammissibile il ricorso: è una sanzione processuale, conseguente al mancato rispetto di norme di rito ovvero all'inesistenza dei presupposti per impugnare. Se il Presidente della Corte rileva tale vizio, assegna il ricorso alla settima sezione, che decide la questione in camera di consiglio;

2. sentenza di rigetto: il ricorso è rigettato se è infondato, cioè se i motivi di gravame evidenziati non sono fondati;

3. sentenza di rettificazione: l'ipotesi di rettificazione di errori contenuti nella decisione oggetto di ricorso, costituisce un tertium genus, intermedio tra gli estremi del rigetto e dell'annullamento;

4. sentenza di annullamento senza rinvio: consiste nella cassazione della sentenza, nella sua interezza o in talune parti (annullamento totale o parziale), con definizione del processo, salva l'eventualità di taluni adempimenti. Si ha annullamento senza rinvio nei seguenti casi tassativi:

1.il reato è estinto o il fatto non è previsto come reato;

2. vi è improcedibilità dell'azione penale;

3. il Giudice ordinario difetta di giurisdizione o è incorso in errore di persona sull'imputato;

4. se vi è ingiustizia della sentenza, con altra precedente per lo stesso fatto;

5. se la Corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del Giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.

5. sentenza di annullamento con rinvio: è un'ipotesi residuale. Per quanto concerne il giudizio di rinvio, vanno analizzati due profili:

- Individuazione del Giudice cui va rimesso il giudizio di rinvio. Competente è il GIP – GUP – Giudice dibattimentale di primo o di secondo grado, ma mai lo stesso Giudice persona fisica;

- il procedimento in sede di rinvio: In tale procedimento non possono più rilevarsi nullità, anche assolute, verificatesi nei giudizi precedenti; le questioni di diritto, risolte dalla Corte, costituiscono principi vincolanti per le parti e per il Giudice; se il Giudice non si adegua, la decisione del Giudice di rinvio diventa impugnabile.