Che differenza c’è tra riesame e appello delle misure cautelari?

21.03.2024

Il riesame ex art. 309 c.p.p. è il mezzo di impugnazione delle misure cautelari coercitive, l'organo competente a decidere sull'impugnazione è il Tribunale del riesame. Il termine per presentare la richiesta è di dieci giorni dall'esecuzione della misura.

È un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, pertanto, la presentazione dei motivi nell'atto di impugnazione è solo eventuale. 

I motivi possono essere presentati sia contemporaneamente alla richiesta sia successivamente prima dell'apertura della discussione, inoltre, è possibile presentare ulteriori motivi oltre a quelli già eventualmente presentati.

L'appello, invece, è disciplinato dall'art. 310 c.p.p., e si presenta fuori dai casi previsti dall'articolo 309 c.p.p., nel caso di misure cautelari personali e con presentazione contestuale dei motivi.

Pertanto, l'appello delle misure cautelari è un mezzo di impugnazione parzialmente devolutivo e nell'atto di appello dovranno essere indicati i motivi a pena di inammissibilità del gravame. Il termine di presentazione dell'appello è anch'esso di dieci giorni.

Le decisioni che può prendere il Tribunale sono: dichiarare inammissibile il riesame, perché proposto fuori termine o da un soggetto non legittimato o perché riguarda un provvedimento per il quale non può proporsi riesame; annullare l'ordinanza che ha disposto la misura; riformare in melius o confermare la misura.

Avverso le decisioni del Tribunale del riesame è possibile presentare ricorso per Cassazione con obbligo di presentazione dei motivi di legittimità.

Dott. Domenico Ruperto