Il processo in assenza dell’imputato

19.09.2025

A cura di Avv. Laura Giusti

La Riforma Cartabia ha ridisegnato interamente la disciplina dell'assenza risultante dalla L. 28.4.2014, n. 67., resasi necessaria per adeguare la normativa interna alle fonti sovranazionali (in particolare, alla direttiva UE n. 2016/343 e alla giurisprudenza della Corte EDU).

La riforma ha stabilito i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dello stesso solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta ad una sua scelta volontaria e consapevole.

L'art. 420 comma 2 ter c.p.p. stabilisce che l'imputato deve ritenersi presente, oltre alle ipotesi tradizionali, anche quando lo stesso abbia richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale o nel caso in cui sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

In tali situazioni, infatti, non solo è certo che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo e della sua imputazione, ma risulta che ha addirittura deciso di avvalersi del diritto di partecipare con una istanza scritta o con un procuratore speciale.

L'art. 420 bis c.p.p., invece, è la norma che disciplina l'assenza dell'imputato.

Nel corpo dell'art. 420 bis c.p.p. sono state distinte due situazioni idonee a dare certezza della conoscenza del procedimento:

1) quella in cui l'imputato è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall'imputato al ritiro dell'atto;

2) quella in cui l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420 ter c.p.p., ha rinunciato espressamente a farlo valere.

Accanto a queste situazioni, il Giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.

A tal fine il Giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

Il Giudice procede in assenza quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

Se non sussistono i predetti presupposti per procedere in assenza dell'imputato, prima di avviare la procedura prevista dell'art. 420 quater c.p.p. (sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), il Giudice dovrà disporre ulteriori ricerche, finalizzate alla notificazione a mezzo della Polizia Giudiziaria dell'avviso di fissazione della medesima e del verbale d'udienza, dal quale risulta la data del rinvio.

Tuttavia, se prima della decisione, l'imputato compare, il Giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza e, solo nel caso di erronea dichiarazione di assenza oppure in presenza di precisi presupposti, che è onere dell'imputato dimostrare, restituisce l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

La verifica dell'assenza dell'imputato viene effettuata alla sola udienza preliminare o predibattimentale.

In relazione alla fase dibattimentale, poi, è previsto che se l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis c.p.p., il Giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al Giudice dell'udienza preliminare. Tale nullità è sanata, se l'imputato presente al dibattimento, non la eccepisce.

Tuttavia, all'imputato presente, viene data la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà, dalle quali sia decaduto. Se risulta invece che, malgrado la valutazione del Giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l'imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento, l'imputato è restituito nel termine per le facoltà dalle quali è decaduto. In questi casi, però, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza.

La riforma Cartabia, con l'introduzione dell'art. 420 quater c.p.p., ha sostituito la disciplina della sospensione del processo dovuta a irreperibilità, con la pronuncia di una sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Il presupposto della sentenza, si fonda sul mancato perfezionamento della notificazione relativa al rinvio dell'udienza, da effettuarsi ad opera della Polizia Giudiziaria, all'imputato che non è stato dichiarato assente.

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420 quater c.p.p., il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione del reato.

Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche.

Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba indicare la data di prescrizione di ciascun reato. Una volta rintracciata la persona ricercata, ne deve essere data tempestiva notizia all'Autorità Giudiziaria, affinché questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento.

Il destinatario della sentenza di non doversi procedere deve essere avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo sarà riaperto. Si è, quindi, previsto che la sentenza di non doversi procedere contenga l'espresso avviso della riapertura del processo e la data in cui si terrà l'udienza per la riapertura. E ciò per evitare il rischio che una volta rintracciato l'imputato e notificatagli la sentenza, alla successiva ripresa del procedimento, possano presentarsi problematiche analoghe a quelle che hanno impedito di procedere.

Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi:

1) l'imputazione a suo carico;

2) è informato dalla pendenza del processo;

3) è informato che il procedimento riprenderà il suo corso;

4) è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà.

Le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere, e i provvedimenti di sequestro conservativo e preventivo, non perdono efficacia fino a quando la sentenza di non luogo a procedere non è più revocabile.

L'art. 420 quinquies c.p.p., prevede che, mentre le ricerche dell'imputato sono in corso, se il Giudice che ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere, deve assumere, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili, può farlo con le forme dell'incidente probatorio.