Riforma della mediazione: tris di anticipazioni a febbraio 2023

17.01.2023

Con la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, il Legislatore ha anticipato al 28 febbraio 2022 (rispetto all'originaria previsione del 30 giugno 2023 del D.Lgs. 149/2022) l'entrata in vigore di tre norme molto rilevanti per le parti in Mediazione, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e per gli Enti vigilati come banche ed assicurazioni.

L'anticipo più rilevante riguarda l'entrata in vigore innanzitutto dell'art. 8 bis che disciplina la Mediazione in modalità telematica, a seguire dell'art 11 bis sulla nuova disciplina sull'accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche e, non ultimo quanto ad importanza, dell'art. 12 bis sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di Mediazione.

Per chiarezza di esposizione vediamo le norme interessate con le modifiche introdotte:

L'art. 8-bis sulla nuova disciplina della Mediazione in modalità telematica ai vari commi prevede:

  • Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Il primo comma dispone, quindi, che per gli atti del procedimento di mediazione svolto in modalità telematica, si debbano rispettare le disposizioni di cui al D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (il cd. Codice dell'Amministrazione Digitale) e che la loro trasmissione può avvenire avvalendosi di sistemi di posta elettronica certificata (Pec) o altri servizi elettronici di recapito certificato.

  • Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

Il secondo comma individua gli standard tecnici che devono essere rispettati nel caso in cui gli incontri del procedimento di Mediazione si svolgano con sistemi audiovisivi a distanza e prevede che le parti possano optare per la partecipazione agli incontri in forma mista.

  • A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il terzo comma regola la formazione e sottoscrizione da parte del Mediatore, con modalità digitale, del documento contenente il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione; in particolare, si dispone espressamente che, a conclusione della mediazione, il Mediatore formi un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invii alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale (Pec) o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la Mediazione è demandata dal Giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità

  • Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

Il quarto comma prevede infine che il documento sottoscritto ai sensi del comma 3, dopo essere stato firmato dal Mediatore, sia poi da questi ritrasmesso alle parti, agli avvocati (ove nominati) e alla segreteria dell'Organismo, passaggi che prima eseguiva direttamente l'Organismo.

L'art 11 bis sulla nuova disciplina sull'accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche prevede:

  • Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1.bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il comma richiamato della Legge n. 20 del 1994 è il seguente:

"In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti."

Pertanto, viene aggiunta la precisazione riguardante le limitazioni della responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che sottoscrivono gli accordi ai soli casi di dolo o colpa grave rappresentata da negligenza non scusabile, grave violazione di legge o travisamento dei fatti.

La finalità delle modifiche è quella di circoscrivere la responsabilità erariale dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che ravvisano la convenienza economica di conciliare durante la mediazione, ai casi di colpa particolarmente grave. 

L'effetto voluto dal legislatore delegato è quello di sottrarre al giudice contabile la valutazione delle scelte discrezionali che hanno indotto il funzionario pubblico a conciliare la controversia con una transazione palesemente vantaggiosa. purché queste scelte non appaiano irragionevoli ed irrazionali,

L'art. 12 bis sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di Mediazione ai vari commi prevede:

  • alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  • Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  • Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  • Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Pertanto sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione si rileva, non solo un innalzamento delle sanzioni (il doppio del contributo unificato dovuto nel giudizio), ma anche la segnalazione alla Corte dei Conti e alle Autorità di Vigilanza.

La motivazione dell'anticipo delle suddette disposizioni risponde all'esigenza di una maggiore diffusione dello strumento della Mediazione che, oltre ai benefici immediati e diretti derivanti dagli accordi raggiunti, può rendere anche una utilità in termini di prevenzione dell'insorgere dei contenziosi giudiziari ed è ben noto che i dati della giustizia migliorano se cresce la propensione a conciliare.

Avv. Tiziana Miani- Calabrese