Riflessioni sul referendum giustizia 2026 con comparazione tra le tesi del NO e le tesi de SI

02.03.2026

A cura di Avv. Giuliano Solenni e Avv. Giulia Solenni

L'obiettivo del presente contributo è offrire un'analisi sulla Riforma della Giustizia improntata alla massima chiarezza tecnica e il più possibile svincolata da valutazioni di carattere politico o ideologico.

Una revisione costituzionale in tale ambito è oggetto di dibattito da oltre trent'anni, con l'intento di adeguare l'assetto dell'Ordine Giudiziario italiano alle trasformazioni intervenute nella società e, soprattutto, alle rilevanti modifiche strutturali che hanno interessato il processo penale e l'organizzazione complessiva dell'amministrazione della giustizia. (vedi introduzione nel 1999 dell'art. 111 Cost. sul giusto processo)

Questa è la ragione per cui, ridurre la questione a una contrapposizione tra l'attuale maggioranza di Governo e l'attuale opposizione non solo appare riduttivo, ma risulta altresì fuorviante e potenzialmente dannoso.

La corretta amministrazione della giustizia costituisce un tema centrale per l'intera collettività, incidendo su ogni ambito della vita economica e della convivenza civile.

Un sistema efficiente ed equilibrato deve necessariamente garantire tutela sia ai magistrati, chiamati a svolgere una funzione delicata e complessa, sia agli enti e ai singoli cittadini destinatari della loro attività.

Al fine di consentire una valutazione obiettiva dei contenuti della Riforma — che saremo chiamati a confermare mediante voto favorevole (SI) o a respingere mediante voto contrario (NO) il 22 e 23 Marzo 2026 — si propone uno schema comparativo tra la normativa costituzionale vigente e le modifiche previste, scaricabile qui:

Per ciascun punto saranno illustrate le ragioni del dissenso e le relative argomentazioni critiche avanzate dai sostenitori della Riforma.

È essenziale che ogni cittadino possa esprimere il proprio voto in modo consapevole, informato e libero da semplificazioni o slogan.

Essenzialmente la Riforma riguarda 4 punti fondamentali che cambiano l'assetto dell'Ordine Giudiziario attuale:

1. La separazione tra le carriere dei magistrati giudicanti e quelli inquirenti (PM)

2. Lo sdoppiamento dell'organo di autogoverno dei magistrati in CSM dei Giudici e CSM degli inquirenti (PM).

3. L'introduzione della nomina dei membri di entrambi i CSM per sorteggio

4. L'istituzione di un una Alta Corte Disciplinare che sarà l'unica competente a giudicare i magistrati (sia inquirenti che giudicanti) rispetto ad eventuali comportamenti di rilevanza disciplinare.

Preme partire da una premessa: spesso l'ordine giudiziario viene definito dai media e purtroppo anche da alcuni giuristi come un "potere" dello Stato, posto a bilanciamento del potere legislativo (Parlamento) e del potere esecutivo (Governo).

Tale definizione risulta, tuttavia, fondamentalmente errata e potenzialmente fuorviante.

In nessun passaggio della Costituzione, infatti, la magistratura è espressamente qualificata come "potere" e la ragione è tanto semplice quanto logica.

L'art. 1 afferma che "la sovranità spetta al Popolo"; principio essenziale ed architrave della nostra Costituzione che non può subire revisioni nemmeno da una legge di rango costituzionale.

Ne consegue che il popolo è il titolare originario e primario della sovranità, ossia del potere supremo dello Stato, dal quale derivano e si legittimano gli altri due poteri: legislativo ed esecutivo.

Solo il popolo, pertanto, può attribuire un "potere" in senso proprio e generale. Ciò avviene mediante l'esercizio del diritto di voto, attraverso il quale vengono eletti i membri del Parlamento, cui è conferito il potere legislativo.

È inoltre attraverso il Parlamento che il Governo viene investito del potere esecutivo: esso, infatti, trae la propria legittimazione dalla fiducia accordata dalle Camere, espressione della volontà popolare.

In tale prospettiva, il circuito della rappresentanza e della fiducia costituisce il fondamento democratico dell'attribuzione dei poteri dello Stato.

Avere chiaro questo concetto, è assolutamente essenziale per comprendere la riforma sottoposta al giudizio referendario.

1) SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

La separazione delle carriere non va confusa con la separazione delle funzioni che, ovviamente esiste già.

Nel nostro sistema vigente, infatti, il magistrato inquirente (pubblico ministero) deve ricercare gli elementi costituenti reato ed indagare su chi possa averli commessi; il magistrato giudicante dovrà decidere se esistano effettivamente elementi costituenti il fatto reato e se l'indagato prima (e l'imputato eventualmente in un secondo momento) li abbiano effettivamente commessi e quindi decidere in primis sul loro rinvio a giudizio ed infine sulla loro colpevolezza.

- Preoccupazione del fronte del NO: La separazione in qualche modo limiterebbe l'indipendenza dei magistrati che prima o poi sarebbero destinati a finire sotto il controllo dell'esecutivo.

- Obiezione del fronte del SI: Ritengono i sostenitori del SI che tale affermazione non solo sia falsa e che costituisca un inammissibile processo alle intenzioni, ma che la sottoposizione dei PM all'esecutivo sia giudicante che referente, sarebbe resa impossibile dalla Costituzione stessa che all'art. 104 nella nuova formulazione non solo ribadisce l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere, ma espressamente garantisce tale indipendenza per entrambe le categorie di magistrati.

L'obiezione di minare l'indipendenza dei magistrati e di rendere perciò più difficile l'esercizio della giurisdizione penale ed in particolare di voler sottrarre i potenti e l'esecutivo dalle inchieste dei PM viene respinta dai sostenitori del SI come una vera e propria mistificazione della realtà, per suscitare nell'elettorato un senso di allarme del tutto ingiustificato.

- Preoccupazione del fronte del NO: Con la separazione delle carriere verrebbe a perdersi tra i PM il "senso della giurisdizione". Il PM è obbligato a portare anche gli elementi a difesa dell'indagato. Separarlo dalla magistratura giudicante lo trasformerebbe in un "superpoliziotto" governato nella sua attività del solo fine di arrivare ad una condanna, con qualsiasi mezzo.

Qualcuno è arrivato persino a sostenere in TV che il PM è il primo difensore dell'imputato.

- Obiezione del fronte del SI: I casi di un PM alla ricerca di elementi a favore dell'imputato sono casi di una rarità assoluta e comunque la riforma non cambia nulla a tal proposito.

Il PM resta comunque obbligato a ricercare anche elementi a difesa dell'imputato.

Quanto all'affermazione di un PM quale primo difensore dell'imputato si sfiora il grottesco.

Se fosse così a cosa serverebbe il giudice terzo previsto dall'art. 111 Cost.? E a ben vedere cosa servirebbe l'avvocato della difesa che sempre parte essenziale ed imprescindibile del diritto ad un giusto processo?

- Osservazione dei sostenitori del NO: La separazione delle carriere in fondo non serve a nulla. Se è vero, come è vero che una percentuale di quasi il 50% delle inchieste alla fine dei tre gradi di giudizio si conclude con un proscioglimento, è evidente che i giudicanti non sono poi così contigui con i loro colleghi inquirenti e dimostrano un reale equilibrio di giudizio dei giudicanti su cui la colleganza con gli inquirenti in fondo non influisce sul giudizio finale.

- Obiezione del fronte del SI: In realtà è vero il contrario. La contiguità tra i PM ed i giudicanti si vede ed è particolarmente negativa nelle fasi preliminari di qualunque inchiesta. Quante volte si è sentito dire "questo processo non doveva nemmeno iniziare"? Se invece è iniziato e si conclude nel 50% dei casi con un'assoluzione è evidente che il problema esiste.

È con un arresto o con un rinvio a giudizio che si rovina un individuo e il danno non si ripara più con una sentenza di assoluzione che arriva dopo anni ed anni di calvario.

La realtà è che circa il 90% delle richieste di rinvio a giudizio e di arresti preventivi del PM vengono accolti dal GIP (giudice delle indagini preliminari) che tende ad accondiscendere alle richieste dell'accusa per non mettersi in contrasto con chi comunque è un collega e potrebbe essere un giorno nominato al CSM e ostacolare la carriera del GIP. Ecco, tra l'altro, perché è estremamente opportuno separare il CSM in due, dedicandone uno all'autogoverno dei PM ed uno all'autogoverno dei giudicanti.

2) SDOPPIAMENTO DEL CSM IN DUE

- Preoccupazione del fronte del NO: Costituisce soltanto un inutile onere finanziario per lo Stato senza alcuna utilità per il sistema Giustizia.

- Obiezione del fronte del SI: Non è vero. Aumenta l'indipendenza dei magistrati delle due diverse funzioni e carriere. Questo è un motivo più che sufficiente per giustificare il costo di due CSM separati. Se i magistrati giudicanti si sentiranno più indipendenti anche internamente tra loro, lavoreranno più serenamente e si sentiranno più tutelati anche quando ritenessero di non appiattirsi sulle richieste dei PM. Grave sarebbe se la riforma prevedesse di sottrarre i PM da un organismo di autogoverno, non se invece il loro organismo di autogoverno sarà diviso da quello degli inquirenti. Proprio lo sdoppiamento del CSM garantisce l'indipendenza e la terzietà del Giudice prevista come fondamento di un giusto processo, soprattutto nella fase delle indagini.

3) INTRODUZIONE DELLA NOMINA DEI MEMBRI DI ENTRAMBI I MEMBRI DEI DUE CSM PER SORTEGGIO

Si tratta del profilo più rilevante e al contempo più incisivo della riforma Nordio, nonché dell'aspetto che incontra le contestazioni più nette e accese.

Proprio in ragione della sua natura fortemente divisiva, questa parte della riforma impone un esame condotto con il massimo rigore tecnico, al fine di verificare se le modifiche proposte siano effettivamente necessarie e, soprattutto, opportune rispetto agli obiettivi dichiarati e agli equilibri costituzionali coinvolti.

- Preoccupazione del fronte del NO: I sostenitori del "No" giudicano il ricorso al sorteggio una scelta irrazionale e inadeguata alla delicatezza delle funzioni attribuite al CSM. La critica viene talvolta espressa con toni particolarmente netti: si osserva, ad esempio, che nessuno accetterebbe che un chirurgo chiamato a eseguire un intervento al cuore fosse individuato mediante estrazione casuale, anziché attraverso un processo di selezione fondato su criteri di competenza.

- Obiezione del fronte del SI: I sostenitori del "Sì" ritengono che l'esempio del chirurgo sia improprio e non pertinente rispetto alla questione oggetto della riforma. Il sorteggio, infatti, non riguarderebbe la selezione di magistrati sulla base della loro competenza tecnica — che resta presupposto indefettibile per l'accesso e la permanenza nell'ordine giudiziario — bensì la composizione degli organi di autogoverno.

L'introduzione del sorteggio per i membri degli organismi di autogoverno dei magistrati requirenti e giudicanti (che, in caso di definitiva approvazione della riforma, diverrebbero due distinti Consigli) sarebbe finalizzata a interrompere il sistema di influenza esercitato dalle correnti associative, le quali hanno fino ad oggi inciso in modo determinante nella scelta dei componenti di tali organi, centrali per la tutela dell'indipendenza dell'Ordine giudiziario.

Il sorteggio dunque, al contrario di quanto affermano i detrattori della riforma, finirebbe con svincolare definitivamente i magistrati dal potere delle correnti che sono espressione evidente della politica.

In tale ottica, il nuovo meccanismo eviterebbe il ripetersi di distorsioni come quelle emerse nel cosiddetto "sistema Palamara", unanimemente giudicate gravi e lesive della credibilità stessa della magistratura.

La riforma non prevede, infatti, che i membri del CSM vengano sorteggiati tra la gente comune presa a caso, che non avrebbe la preparazione per poter esercitare il delicato ruolo a cui sono chiamati.

È previsto, al contrario, che i due terzi dei componenti siano individuati mediante sorteggio tra magistrati togati in possesso dei requisiti richiesti, già selezionati attraverso concorso pubblico e pienamente abilitati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Se un magistrato è chiamato quotidianamente ad assumere decisioni di estrema rilevanza — fino alla restrizione della libertà personale o all'irrogazione di pene gravissime — non vi sarebbe ragione, secondo questa impostazione, di dubitare della sua idoneità a deliberare in materia di nomine e progressioni di carriera dei propri colleghi.

Un principio cardine del nostro sistema giudiziario è quello del "Giudice naturale" secondo il quale nessuno può scegliere da chi essere inquisito e giudicato.

I procedimenti sono assegnati secondo criteri predeterminati e indipendenti dalla volontà delle parti. In tale ottica, si pone la questione se sia coerente che i magistrati possano incidere direttamente sulla composizione dell'organo che ne governa le carriere.

Quanto alla componente non togata, pari a un terzo dei membri dei due CSM, essa verrebbe sorteggiata tra giuristi di comprovata competenza inseriti in un elenco approvato dal Parlamento in seduta comune, non dal Governo. Il sorteggio, anche in questo caso, sarebbe volto a ridurre il rischio di appartenenze correntizie o condizionamenti politici, considerato che il Parlamento rappresenta l'espressione della sovranità popolare nella sua interezza.

4) ISTITUZIONE DI UN'ALTA CORTE DISCIPLINARE

La riforma istituisce un organismo che sia dedicato all'azione disciplinare nei confronti dei magistrati (inquirenti o giudicanti) che abbiano avuto comportamenti di rilevanza disciplinare.

- Preoccupazione del fronte del NO: Pericolo di uno svuotamento dell'indipendenza dei magistrati. Anche l'azione disciplinare è opportuno che venga svolta dal (o dai due) CSM. Con risparmio di costi e di risorse che potrebbero essere destinate per altri scopi.

- Obiezione del fronte del SI: L'Odine giudiziario nel suo complesso non è un potere, ma di fatto i singoli magistrati hanno un potere enorme.

Il principio fondamentale della loro indipendenza da ogni altro potere, rischia di sottrarli di fatto da qualunque controllo.

Il CSM non garantisce una corretta gestione delle sanzioni disciplinari che dovrebbero essere applicate a magistrati che abbiano svolto male o in modo non diligente la loro delicata funzione.

Vi sono esempi di magistrati che hanno omesso di effettuare l'interrogatorio di indagati arrestati in carcerazione preventiva per oltre 360 giorni oltre i termini previsti dal codice di procedura penale. Non hanno avuto alcuna sanzione dal CSM, ma al contrario sono stati giudicati idonei all'avanzamento in carriera.

Ci sono anche casi di giudici civili che hanno impiegato oltre 1.308 giorni per depositare una sentenza che non hanno subito sanzioni, ma sono stati, invece, giudicati idonei all'avanzamento in carriera.

È reperibile online un intervento in questo senso del sottosegretario Mantovano supportato dai verbali del plenum del CSM pubblicati sul sito (pubblico) dell'attuale CSM.

Questo testimonia una pratica impunità dei magistrati per qualunque errore o scarsa diligenza commessa.

Ricordare il caso Tortora o altri casi eclatanti di malagiustizia è inevitabile.

I sostenitori del "Sì" precisano che la riforma non sottrae l'autogoverno ai magistrati, presidio della loro indipendenza. L'Alta Corte Disciplinare sarebbe infatti composta da magistrati requirenti e giudicanti, scelti sempre tramite sorteggio con modalità analoghe a quelle previste per i due CSM. Anche questo organo resterebbe dunque estraneo a qualsiasi controllo dell'esecutivo, ma garantirebbe — secondo i favorevoli — un sistema disciplinare più efficace.

In conclusione: l'invito è di partecipare al referendum esercitando un voto consapevole e fondato sul merito tecnico della riforma, poiché si tratta di un intervento che incide direttamente sui diritti e sulle garanzie di tutti i cittadini. Non è una consultazione da interpretare in chiave di appartenenza politica, né un giudizio sull'attuale maggioranza di Governo.

La valutazione dovrebbe concentrarsi esclusivamente sui contenuti della riforma, indipendentemente dalla propria collocazione politica.

Non a caso, noti esponenti appartenenti a schieramenti contrapposti hanno assunto posizioni differenziate, sottraendosi a logiche di "partito preso".

L'auspicio, pertanto, è che ciascuno esprima il proprio voto in autonomia, riflettendo sui temi in discussione e sottraendosi alla semplificazione degli slogan.