Riforma della corte dei conti e responsabilità amministrativa: le novità della legge 7 gennaio 2026, n. 1

28.01.2026

A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026 la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale".

Il provvedimento, in vigore dal 22 gennaio, interviene sulla responsabilità amministrativa per danno erariale e sulle funzioni della Corte dei conti, introducendo disposizioni in materia di responsabilità, controllo preventivo di legittimità, copertura assicurativa obbligatoria e vigilanza sui contratti pubblici connessi al PNRR. Inoltre, viene conferita al Governo una delega per il riordino delle funzioni della Corte.

L'art. 1 modifica la nozione di "colpa grave" ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa, qualificandola come "violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento".

In particolare, per individuare le ipotesi di violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, occorre valutare il grado di chiarezza e di precisione delle disposizioni violate, nonché l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza.

Diversamente, non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione che deriva dall'adesione a orientamenti giurisprudenziali prevalenti ovvero dal recepimento di pareri resi dalle autorità competenti.

La riforma prevede, inoltre, un ampliamento delle ipotesi in cui la responsabilità amministrativa è limitata ai soli fatti e alle omissioni caratterizzati dall'elemento soggettivo del dolo.

Contestualmente, vengono introdotte specifiche forme di copertura assicurativa a tutela del rischio di danno erariale, mediante l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa al momento dell'assunzione dell'incarico.

Sul versante dei controlli, il legislatore amplia il novero dei contratti di appalto e degli atti sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, includendovi i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisoria, nonché i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione, relativi ai contratti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

L'art. 2 della riforma rafforza l'attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, attribuendo alla Sezione centrale per il controllo di legittimità sugli atti la facoltà di rendere pareri, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, anche su questioni giuridiche riferite a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), purché di valore complessivo non inferiore a un milione di euro.

Per gli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni) la competenza a rendere i medesimi pareri è attribuita alle Sezioni regionali di controllo. In ogni caso, è espressamente esclusa la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi dalla Corte dei conti.

Le Sezioni riunite assicurano, inoltre, la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata sia dalla Sezione centrale che dalle Sezioni regionali.

Con l'art. 3, il legislatore conferisce al Governo una delega finalizzata alla riorganizzazione e al riordino delle funzioni della Corte dei conti, con l'obiettivo di rafforzarne ulteriormente l'efficienza operativa, e alla disciplina del rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa.

L'art. 4 prevede l'istituzione di una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC, al fine di sollecitarne la tempestiva conclusione e garantire l'efficienza nell'esecuzione dei progetti.

L'art. 5, invece, interviene sulla disciplina della responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni già previsti per la responsabilità civile dei magistrati. In particolare, la norma chiarisce che tale regime si applica anche nei casi di responsabilità erariale, prevedendo che, salvo condotta dolosa, l'esposizione al risarcimento non possa superare il 30% del danno accertato e, in ogni caso, non oltre il doppio del pregiudizio.

Infine, l'articolo 6stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.