Decalogo sui presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p.

19.07.2023

Cass. Pen., Sez. I, 15 maggio 2021, n. 20612

Con la sentenza n. 20612 del 15 maggio 2023, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha precisato le condizioni al ricorrere delle quali è possibile effettuare il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p.

Tale istituto è stato introdotto con la Riforma Cartabia e si affianca agli altri strumenti già previsti dal Codice di procedura penale per la individuazione della competenza.

In particolare, agli artt. 28 e seguenti c.p.p. è disciplinata l'ipotesi di conflitto – per quel che interessa in questa sede – di competenza, in cui due giudici ordinari prendono o ricusano di prendere cognizione di un fatto.

Nella sentenza ora in esame, la Suprema Corte ha innanzitutto precisato le differenze tra i due strumenti appena citati.

La Prima Sezione ha evidenziato che, a differenza dello strumento di cui all'art. 30 c.p.p., il nuovo strumento del rinvio pregiudiziale riconosce al giudice procedente un maggiore spazio di discrezionalità. In questi termini si comprende l'utilizzo del verbo «può» da parte del legislatore nella formulazione dell'art. 24-bis c.p.p., ciò evidenziando un maggiore ambito di scelta rispetto a quello esistente nella ipotesi di conflitto di competenza.

In quest'ultimo, infatti, permane un margine di valutazione in capo al giudice solamente qualora costui ritenga di sollevare ex officio la questione, non anche nella diversa ipotesi in cui sia stata presentata una denuncia o "sollecitazione" di conflitto. Se la parte ha depositato tale atto, al giudice spetta solamente l'accertamento della sussistenza dei presupposti del conflitto.

Così precisate le differenze tra i due strumenti, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione non deve rappresentare per i giudici di merito un mezzo per spogliarsi definitivamente del compito di decidere sulla propria competenza, utilizzando la sollecitazione di parte come pretesto per rimettere la questione al giudice di legittimità. Nella propria relazione finale già la Commissione Lattanzi aveva infatti suggerito la necessità di responsabilizzare i giudici di merito nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte, esigenza che rimarrebbe senz'altro frustrata se lo strumento operasse in via automatica.

La Prima Sezione penale ha perciò individuato i possibili esiti del controllo operato dal giudice di merito sulla propria competenza.

  • Il giudice procedente ritiene fondata la ricostruzione di parte e pronuncia sentenza di incompetenza, rimettendo gli atti al giudice ritenuto competente. Se però quest'ultimo è lo stesso giudice che gli ha in precedenza trasmesso gli atti, è preclusa la possibilità di emettere una sentenza di incompetenza e si deve sollevare conflitto di competenza.
  • Il giudice ritiene manifestamente infondata la ricostruzione difensiva ed emette ordinanza di rigetto della questione.
  • Il giudice procedente ritiene di essere competente, ma esclude una ipotesi di manifesta infondatezza della prospettazione difensiva. In tal caso, rimette la questione alla Corte di cassazione. Deve però motivare circa le ragioni della sua scelta e prendere esplicita posizione sulla eccezione di parte.

La sentenza ora in commento è senza alcun dubbio meritevole di attenzione, poiché contiene delle specifiche linee guida per i giudici di merito circa l'approccio che gli stessi devono utilizzare nell'affrontare le eccezioni di incompetenza avanzate dalle parti.

Dott. Marco Misiti